Richiesta di parere circa l'applicazione dell'art. 7 del Nuovo accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali del 22/12/2016.

Data:

24 maggio 2017

Riferimenti:

Protocollo n. 701

QUESITO

Con determinazione n. 7 del 09/03/2017 ho accolto, a decorrere dal 15/03/2017 e previa acquisizione del parere vincolante espresso dall'ARRS, la richiesta avanzata dalla Organizzazione Sindacale # di distacco sindacale retribuito 100% di *, dipendente del Comune di ** a tempo indeterminato in cat. D, ai sensi dell'art. 33, c. 1 del Nuovo accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.

Con nota mail del 28/04 la dipendente * ha trasmesso, per pura conoscenza, la richiesta di trasferimento, a seguito di rientro dal distacco sindacale, inoltrata all'Unité ***, indicando come data presunta il 15/05/2017.

Con nota del 02/05/2017 il Segretario dell'Unité *** ha inoltrato la deliberazione della Giunta n. 39 del 27/04/2017, con la quale ha accolto l'istanza presentata dalla dipendente * di trasferimento in qualità di funzionario cat. D a tempo indeterminato a far data dal 15/05/2017.

Dopo aver chiesto ragguagli all'Ufficio personale della Regione (che a sua volta si è rivolto all'ARRS) al fine di verificare se il senso letterale del dettato dell'art. 7 dell'accordo quadro in materia di diritti sindacali avesse in realtà un significato obbligatorio e non facoltativo, è stata inoltrata alla dipendente * ed all'Unité *** la lettera di mancato assenso.

In data 17/05/2017 è pervenuta la nota di risposta della o.s. # (possibile condotta antisindacale, richiesta revoca diniego trasferimento)

Considerato il tono perentorio della lettera chiedo formalmente se il Comune di ** sia tenuto ad accogliere la richiesta di trasferimento di personale che sia rientrato (dopo soli due mesi) dal distacco sindacale, considerato che non ha la possibilità di accordare la mobilità ad alcuni dipendente in assenza di personale disposto a trasferirsi a causa del notevole carico di lavoro che grava sul personale attualmente in servizio.

Per quanto riguarda la mancata motivazione del diniego contestata dalla o.s. # preciso che in realtà nessuno ha chiesto il parere al Comune di ** e la motivazione è la stessa espressa nelle missive inviate in precedenza.

PARERE

In relazione alla richiesta di parere pervenuta, con la quale si chiedono delucidazioni circa l'applicazione della disposizione contrattuale di cui in oggetto con particolare riferimento alla possibilità per l'Amministrazione di negare il trasferimento al dirigente sindacale rientrato dal distacco in base al disposto di cui all'art. 7 del nuovo accordo quadro sopraccitato, si rassegnano le seguenti conclusioni.

La materia della mobilità tra enti è disciplinata tanto da disposizioni di natura legislativa quanto di natura pattizia. In particolare, dal punto di vista normativo, l'art. 43 della legge regionale n. 22/2010 prevede che gli enti con i provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto del Contratto collettivo regionale di lavoro, criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna e tra enti. I contratti collettivi regionali di lavoro di primo livello prevedono le modalità di effettuazione della mobilità all'art. 080 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta. Ed una disposizione peculiare per la dirigenza sindacale all'art. 7 citato in oggetto.

Sulla base di quanto indicato all'art. 080, si evince sia in caso di mobilità preceduta da bando, sia in caso di mobilità in base a singole richieste dei dipendenti, che l'ottenimento di un trasferimento per il dipendente è considerato sempre una mera possibilità e, infatti:

  1. (art. 080, c. 2, lett. a1) "la mobilità volontaria dei dipendenti tra enti del comparto può avvenire ...";
  2. (art. 080, c. 2, lett. b1) "le amministrazioni nell'ambito del comparto, possono coprire i posti vacanti mediante passaggio diretto ...";
  3. (art. 080, c. 2, lett. b2) "il dipendente di cui al comma precedente è trasferito previo consenso delle amministrazioni interessate.".

Sulla base, poi, della previsione di cui all'art. 7 del nuovo accordo quadro in materia di diritti e prerogative sindacali il dato testuale è altrettanto chiaro in quanto il comma 1 prevede "Il dipendente che rientra in servizio dopo il periodo di distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti, in altra struttura o ente del comparto unico ...".

Tutto quanto sopra riportato, comporta, pertanto, che la domanda di trasferimento di un dipendente non comporta un obbligo di ottemperarvi da parte dell'amministrazione di appartenenza, ma conferisce al dipendente stesso una semplice aspettativa il cui accoglimento è rimesso alla valutazione dell'amministrazione stessa. Detta conclusione si regge sul fatto che la decisione circa il trasferimento del dipendente è materia rimessa all'organizzazione interna dell'ente e, pertanto, dalla stessa liberamente valutabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio con l'unica peculiarità, relativamente ai dirigenti sindacali, che questi ultimi beneficiano del trasferimento con precedenza rispetto ad altri dipendenti.

Contratto correlato