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Legge Regionale n. 22 del 23/07/2010 - Articolo 53bis

Art. 53bis

(Comitato regionale per le relazioni sindacali)   (8e)*

1. Il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) è istituito presso la Presidenza della Regione e si avvale per il suo funzionamento della struttura regionale competente in materia di personale. Il CRRS ha la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello e di tutte le attività attribuitegli dalla presente legge. I costi di gestione della delegazione sono ripartiti per numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentito il CRRS, con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Il CRRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità di cui all'articolo 48, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza dei medesimi enti, al fine dell'applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. Il CRRS svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia, risponde unicamente al Comitato regionale per le politiche contrattuali e può chiedere tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti.

3. Il CRRS cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il CRRS presenta al Comitato regionale per le politiche contrattuali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'evoluzione delle retribuzioni reali dei dipendenti del comparto unico regionale, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. A tal fine, il CRRS si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica per l'acquisizione delle informazioni statistiche e per la formulazione dei modelli statistici di rilevazione. Il CRRS si avvale, inoltre, della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che garantiscono l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. Il CRRS effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di comparto e presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali un rapporto in cui verifica la corretta ripartizione fra le materie regolate dalla legge e quelle di competenza della contrattazione di comparto, di settore e decentrata, evidenziando le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva di comparto, di settore e decentrata.

5. Il CRRS è costituito dal presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione, e da quattro componenti. I restanti componenti sono designati, in ragione di due unità per ciascuno, dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio permanente degli enti locali e sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. Il presidente e i restanti componenti del CRRS restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente nomina, tra gli altri componenti, un vice presidente, con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, il presidente e i restanti componenti del CRRS sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale. Il CRRS coordina la strategia regionale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con gli indirizzi impartiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CRRS delibera a maggioranza, su proposta del suo presidente.

7. Non possono far parte del CRRS né ricoprire le funzioni di presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le ulteriori modalità di funzionamento del CRRS e i compensi spettanti al presidente e ai restanti componenti.

*(8e) Articolo inserito dal comma 4 dell'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24