Richiesta di parere circa l'applicazione dell'art. 064 dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta in materia di congedo parentale.

Data:

28 luglio 2015

Riferimenti:

Protocollo n. 609

   

QUESITO

  

Con la presente si chiede gentilmente di esprimere un parere in merito a quanto di seguito esposto.

Visto l'art. 064, comma 5 del Testo Unico "Nel caso di fruizione di periodi di astensione facoltativa di cui al comma 1, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. ..." e l'art. 051, comma 10 "Il periodo di ferie non è riducibile per assenza dovute al congedo obbligatorio di maternità, al congedo parentale retribuito al 100%, ....", si chiede se nel caso di un dipendente che usufruisce del congedo parentale retribuito al 30% per un periodo non consecutivo ma frazionato (es. 2 giorni a settimana, una settimana al mese e non per un mese intero) le ferie devono essere comunque ridotte proporzionando la riduzione delle ferie ai giorni di assenza per congedo parentale retribuito al 30%.

Questa richiesta viene effettuata per chiarire quanto non esplicitamente disciplinato dal Testo Unico.

  

PARERE

  

A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione della normativa pattizia in materia di congedo parentale con particolare riferimento alla maturazione delle ferie in caso di fruizione frazionata di detto congedo, si formulano se seguenti osservazioni.
La norma pattizia contenuta nell’art. 064 del testo unico di cui in oggetto consente al comma 1, lett. a) ed 3 la possibilità di frazionare la fruizione dei permessi per congedo parentale ed al comma 5 sancisce espressamente che solamente i primi trenata giorni (anch’essi fruibili frazionatamente) non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero (salvo che per alcune specifiche indennità); a ciò si aggiunga che lo specifico articolo in materia di ferie sancisce, come correttamente ricordato da codesta Amministrazione comunale, che “Il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute al congedo obbligatorio di maternità, al congedo parentale retribuito al 100%, al congedo per malattia del figlio retribuito al 100%, all’interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, malattia od infortunio anche se l’assenza si protrae per l’intero anno solare.”.
Non pare, pertanto, a questa Agenzia che possano sussistere dubbi circa il fatto che al di fuori dei casi espressamente contemplati dalle norme pattizie, l’assenza, anche frazionata, dal servizio comporti la perdita proporzionale delle ferie spettanti. Soccorre, a tale proposito, anche il nostro precedente parere prot. n. 44 del giorno 21 gennaio 2011 nel quale, sulla scorta di analogo pronunciamento ARAN, si ritiene che nel termine periodo debbano essere ricompresi tutti i periodi di assenza del lavoratore senza retribuzione nel corso dello stesso anno sommati tra loro.

Contratto correlato