Quesiti e pareri

Richiesta chiarimenti su modalita' calcolo indennita' turno e indennita' di missione.

QUESITO

 (*)

Vogliate trasmettere con cortese sollecitudine chiarimenti in merito agli argomenti citati in oggetto.
L'art. 26 del testo di accordo avente prot. 559 del 24.12.2002 precisa che i valori dell'indennita' di turno sono stabiliti nelle seguenti modalita':
• Indennità turno diurno: maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c);
• Indennità turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c);
• Indennità turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c);
Gli elementi della retribuzione presi in considerazione dall'art. 55 comma 2 lettera c) sono i seguenti: Stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione, salario di professionalità, tutti considerati per 12 mensilita', poiche' la tredicesima è inserita all'art. 55 comma 2 lettera d).
L'ARSS con nota prot. 177 del 12.04.2002 chiariva che l'indennità di bilinguismo va considerata ai fini della determinazione della quota base dell'indennità di turno, ma l'indennità di bilinguismo è elencata all'art. 55 comma 2 lettera d) e non come precisato dall'art. 26 all'art. 55 comma lettera c). L'art. 44 del testo di accordo all'oggetto trattamento di trasferta al comma 5 prevede per le trasferte di durata inferiore alle 8 ore il rimborso per un pasto, qualunque sia quindi la durata della trasferta il dipendente ha diritto ad un rimborso pasto?
E ancora al comma 8 del medesimo articolo è previsto che qualora il dipendente usufruisca de; rimborso di cui al comma 5, I'índennita' oraria di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. Nel caso di una trasferta di 6 ore al dipendente spetta il rimborso di un pasto? E l'indennità oraria in che misura spetta?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. note, di pari oggetto, si precisa che, così come specificato nell'art. 26 dell'accordo siglato il 24.12.2002 che rimanda all'art. 55 comma 2 lettera c) per quanto concerne gli elementi retributivi da prendere a base di calcolo dell'indennità di turno, l'indennità di bilinguismo non deve più essere presa in considerazione.
Per quanto concerne l'art. 44 comma 5, si precisa che in data 14/03/2003 tale comma è stato riscritto. Il testo concordato, allo stato in attesa di ratifica da parte della Giunta Regionale, così recita: "Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 22,26 per il primo pasto e di complessive € 44,26 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti  economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località".
Infine il dubbio sollevato, se l'indennità oraria della trasferta, nel caso di rimborso di uno o due pasti, debba essere ridotta del 70%, trova già soluzione nel dettato contrattuale del comma 8 dell'art. 44 che stabilisce che non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.