Retribuzione di posizione dei segretari comunali

Data:

10 dicembre 2006

Riferimenti:

QUESITO

 

Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione da corrispondere ai Segretari degli enti locali, si sottopongono i seguenti quesiti:
1. Con le deliberazioni n. 13 e 14 del 5 aprile 2005 i] Consiglio dell'Agenzia regionale dei Segretari ha aggiornato la classificazione dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4. Per determinare la retribuzione di posizione è sufficiente applicare il punteggio minimo e massimo fissati dall'accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali in data 15 ottobre 2002 ai nuovi punteggi attribuiti. alle sedi di segreteria o è necessario attendere un nuovo accordo?
2. L'erogazione della retribuzione di posizione sulla base della riclassificazione di cui sopra deve avvenire dalla data della deliberazione relativa alla riclassificazione, dalla data delle elezioni comunali oppure da quella di nomina del Segretario per il quinquennio 2005-2010?

Il sottoscritto segretario comunale intende conoscere, attraverso i servizi di consulenza contrattuale curati da codesto Celva, le modalità di definizione della retribuzione di posizione dei segretari comunali.
Al riguardo non risultano essere stati assunti dalle parti contrattuali accordi per la definizione, per l'area dirigenziale del settore enti locali, della retribuzione di posizione, ex art. 7, comma 4 del C.C.R.L. 1998/2001, a seguito della riclassificazione dei Comuni, ai sensi dell'art. 6 del R.R. 1/2005, operata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, con deliberazione n. 13 del 5 aprile 2005.
Ad avviso di chi scrive, sono da ritenersi applicabili il testo di accordo di concertazione sottoscritto in data 17 luglio 2001, come meglio completato ed integrato dal successivo accordo del 15 ottobre 2002. E' ben vero che tale ultimo accordo fa riferimento ai punteggi assegnati ai Comuni, antecedentemente alla riclassificazione richiamata, ma è anche vero che il testo di accordo stesso fissa criteri di riparametrazione dei singoli comuni da ritenersi applicabili alle attuali retribuzioni di posizione dei segretari comunali, previa ridefinizione del punteggio massimo, come stabilito nella citata deliberazione del consiglio di amministrazione (fascia 2A 86,80), e del punteggio minimo, come derivante dalla convenzione Rhémes-Notre-Dame - Rhèmes-Saint-Georges (fascia 2a 12,63).
Si chiede dunque, in attesa di accordi di concertazione mirati e stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla riclassificazione dei Comuni, se è legittimo, come lo scrivente sostiene (peraltro ancora retribuito al minimo di fascia), riconteggiare la retribuzione di base agli accordi di concertazione richiamati.

 
 

PARERE

 

A seguito dell'aggiornamento della classificazione dei Comuni e delle Comunità Montane effettuato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale dei Segretari degli Enti Locali con proprie deliberazioni n. 13 e 14 del 5 aprile 2005, sono pervenuti quesiti circa la possibilità di ricalcolo della retribuzione di posizione applicando i criteri stabiliti negli accordi di settore sottoscritti nelle date 17 luglio 2001 e 15 ottobre 2002, riparametrando le differenze tra il valore massimo e minimo della retribuzione di posizione ed il nuovo punteggio delle singole sedi di segreteria.
La risposta è sicuramente negativa in quanto occorre attivare la procedura di cui agli artt. 6 (Informazione) e 7 (concertazione) del CCRL 27 settembre 2006.
Analogo ragionamento deve essere fatto circa la decorrenza delle nuove misure delle retribuzioni di posizione.

Contratto correlato