Quesiti e pareri

08/11/2009 Prot. 530/2009

Quesito sull'attribuzione dei punteggi relativi alla progressione orizzontale.

QUESITO

 

Visti i seguenti quesiti e le relative risposte:

- 14.1.2009 (1) - Quesito in merito all'applicazione delle norme in materia di progressione orizzontale introdotte dal CCRL 21 maggio 2008.

- 25.3.2009 (2) - Quesito in merito all'applicazione delle norme in materia di progressioni orizzontali introdotte dal CCRL 21 maggio 2008.

si riportano di seguito alcuni esempi che mettono in difficoltà questa amministrazione nell'attribuzione dei punteggi in quanto il personale in servizio con contratto part-time risulta talvolta penalizzato dall'opinione data sia a parità di prestazione che con prestazione superiore rispetto al personale in servizio a tempo pieno:

1. ad un dipendente con contratto di lavoro part-time 70% che ha lavorato tutto l'anno (8,4 mesi) verrà attribuito il punteggio 0.7 - ad un dipendente con contratto di lavoro 100% assunto lo stesso anno dal 25 giugno (6 mesi + 6 giorni) verrà attribuito il punteggio di 1;

2. la stessa cosa succede per tutti i part-time con percentuale uguale o superiore al 50% (questa amministrazione ha deciso di considerare i sei mesi esatti come utili all'attribuzione del punteggio);

Si chiedono alcune precisazioni relative all'attribuzione dei punti:

1. quale punteggio dovrà essere attribuito ad un dipendente che abbia lavorato in un anno 6 mesi a tempo pieno e 6 mesi a tempo parziale 50% - a) visto che il periodo di servizio è uguale a 6 mesi punti 1 - b) (6mesi al 100%) = 0.5 + (6 mesi al 50%) = 2.5 per un totale di 7.5 (anche in questo caso avrà un punteggio maggiore il dipendente che lavora per meno tempo ma a tempo pieno)

2. nel caso in cui al punto precedente si attribuisca il punteggio di cui alla lettera a) è corretto nel caso di un dipendente che lavori 3 mesi a tempo pieno e 9 mesi a tempo parziale 50% procedere al seguente calcolo (((1/12=3)*100/100) + ((1/12=9)=50/100))) = punti 6.25

3. art. 26 comma 2 "a parità di punteggio si privilegia l'anzianità complessiva ......." anche in questo caso i periodi di servizio devono essere riproporzionati in base al disposto dell'art. 5 comma 1 CCRL 09/11/2006?

Si precisa che il caso di un dipendente che potrebbe lavorare 6 mesi all'anno non si verifica solo all'inizio o al termine della prestazione lavorativa ma anche quando lo stessousufruisca, ad es., di periodi di aspettativa.

(Si precisa  che questa amministrazione ha già predisposto la graduatoria ed assegnato le posizioni nell'anno 2008 e che a seguito di tali quesiti dovrà procedere con la rivalutazione dei servizi annullando il provvedimento precedentemente assunto)

 

 

PARERE

 

 

Con riferimento alla Vs. nota prot,n. 3540 del 20 maggio u.s. si fa presente che nelle risposte già fornite riguardanti pareri in materia, da Voi richiamati in premessa al quesito, si prevede il riproporzionamento, in sede di predisposizione della graduatoria, della valutazione dell’anzianità, mentre non vanno riproporzionati, ai fini di poter concorrere alla partecipazione alla graduatoria stessa, i periodi prestati a part-time. Si aggiunge che ai sensi dell’allegato C (tabella di valutazione dell’esperienza) i periodi di servizio superiori a sei mesi sono conteggiati come anno intero, mentre frazioni inferiori a sei mesi non sono considerate utili ai fini del calcolo dell’anzianità.

 

 

Se ne conclude che ai fini della formazione della graduatoria di merito:

-     periodo lavorato 1 solo anno con part-time al 70%                  punti   1                 in quanto superiore a sei mesi

-      periodo lavorato un solo anno con part-time al 40%  punti  0

Necessita precisare che, nel caso di anzianità di servizio di più anni, occorre riproporzionare ciascun anno, sommare i risultati così ottenuti tra loro ed infine attribuire il punteggio (es. n. 4 anni prestati con part-time 70% mesi  8,4+8,4+8,4+8,4=33,6 per un punteggio pari a 3) ;

-      periodo lavorato 6 mesi e 6 giorni a tempo pieno                                      punti 1;

-      periodo lavorato 1 anno con part-time uguale o superiore al 50% (con le determinazioni adottate da Codesta Amministrazione)                                                                      punti 1;

-      periodo lavorato 6 mesi a tempo pieno e 6 mesi part-time 50%             punti 1

-      periodo lavorato 3 mesi a tempo pieno e 9 mesi part-time 50%   punti 1         in quanto superiore a sei mesi : 3 + 4,5 = 7,5.

 

Per quel che concerne l’art. 26 comma 2 che prevede che “a parità di punteggio si privilegia l’anzianità complessiva” nel caso in cui il lavoratore abbia prestato dei periodi di lavoro con rapporto di lavoro part-time questi devono essere riproporzionati.