Quesito relativo all'esonero dall'obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità durante la malattia di cui all'art. 55 septies del D. lgs. n. 165/2001.

Data:

27 luglio 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 301

Argomenti

 

QUESITO

 

Un dipendente comunale, non sottoposto a visita medica di controllo perchè ricoverato ed in seguito dimesso dall'ospedale regionale, presenta un certificato medico rilasciato dal medico di base con un'ulteriore prognosi clinica (comprensivo anche dei giorni di ricovero). Lo stesso Medico di assistenza primaria allega all'attestato di malattia una sua dichiarazione del seguente tenore "Il dipendente per la patologia di cui soffre non deve rimanere a domicilio ma avere una vita sua relazionale anche esterna. Pertanto in questa situazione chiede che sia esonerato dai controlli domiciliari."

Alla luce di quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 18.12.2009 n. 206 si richiede se tale certificazione possa escludere dall'obbligo di reperibilità e, se possibile, in caso negativo, quale sia il medico che possa decidere l'esclusione.

 

PARERE

 

Devesi in primo luogo osservare che la disciplina delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti ha formato oggetto di una revisione normativa sfociata nel D. lgs. n. 150/2009 che, per quanto qui interessa, con l’articolo 69 ha introdotto l’art. 55 septies al D. lgs. n. 165/2001, il cui comma 5 stabilisce che “L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha emanato in data 18/12/2009 il previsto decreto nel quale, oltre a fissare le fasce orarie di reperibilità, ha anche stabilito le esclusioni dall’obbligo del rispetto di dette fasce che contemplano i seguenti casi e sempreché l’assenza sia etiologicamente ad essi riconducibile: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla riconosciuta invalidità. Il dipendente è altresì esonerato dal detto obbligo qualora abbia già subito la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Non vi sono dubbi, quindi, che nei casi espressamente contemplati dal decreto il dipendente sia esonerato dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità; la problematica, invece, si pone per ipotesi non contemplate ma per le quali vi sia comunque la necessità di essere esonerati. Esiste nella giurisprudenza una casistica per la quale è stato riconosciuto l’esonero soprattutto con riferimento alle patologie di natura nervosa.

In aderenza al valore costituzionale attribuito alla salute da parte dell’art. 32 della Costituzione, l’assenza dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità non dà luogo a perdita della retribuzione quando il soggetto interessato è affetto da patologie (nella specie, di natura nervosa) tali per cui anche il divieto di uscire di casa, sia pure limitatamente agli orari previsti dalle fasce di reperibilità, possa avere riflessi negativi sul decorso naturale dell’infermità” (Cass. 14/08/1999, n. 8642).

La Corte, peraltro, in differente decisione haanche previsto che non sia sufficiente lo stato patologico di origine nervosa per essere "ipso iure" esentati dall'obbligo "de quo" anche qualora sia consigliato con generiche formule del medico curante essendo, al contrario, necessaria una certificazione medica circostanziata di uno specialista (Cass. Sez. lavoro 19/02/2007, n. 3790).

Tale ultimo orientamento è stato fatto anche proprio dall’I.N.P.S. (secondo informazioni acquisite per le vie brevi da questa Agenzia); detto ente provvede a far valutare da un proprio organo interno il detto certificato medico specialistico e se l’esame conferma la diagnosi dello specialista l’esonero viene concesso.

In conclusione, però, pare doversi ritenere, nonostante il sopra riportato orientamento giurisprudenziale, che il nuovo decreto ministeriale non consenta un esonero se non nei casi ivi espressamente contemplati in quanto l’elencazione appare di carattere tassativo; una differente soluzione si potrebbe configurare solamente per le situazioni definite da certificazioni mediche (fermo restando la necessità che si tratti di certificati medici specialistici e circostanziati, valutati dal competente servizio di medicina legale dell’ASL) anteriori all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale.

Contratto correlato