Quesito in ordine al pagamento di compensi ISTAT al personale comunale

Data:

16 gennaio 2006

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QUESITO

 

Occasionalmente l'ISTAT assegna l'effettuazione di indagini statistiche a dei Comuni estratti a sorte che (non essendo dotati di Ufficio Statistica), attraverso il personale dell'Ufficio Anagrafe coordinano tutte le operazioni di rilevazione e di trasmissione dati all'ISTAT.
Le operazioni di raccolta dati sul territorio vengono svolte sia da rilevatori incaricati all'esterno del Comune che da personale dipendente il quale svolge l'attività di rilevazione al di fuori del proprio orario di servizio e che, pertanto, viene compensato dall'ISTAT, attraverso il Comune, con lo stesso trattamento previsto per i rilevatori non dipendenti dal Comune.
L'ISTAT, inoltre, per tutto il disagio che l'indagine comporta al Comune, versa al Comune stesso, per ogni rilevazione effettuata, una somma a titolo di indennizzo.
Alcuni Comuni "girano" queste somme a favore del personale comunale che è stato interessato -in orario d'ufficio - dall'indagine statistica nel suo complesso, ritenendo che vada riconosciuto un compenso al dipendente che, oltre al normale disbrigo dei propri compiti, ha dovuto sostenere anche il maggior impegno derivante dall'indagine statistica.
Altre amministrazioni comunali sostengono, invece, che tali rimborsi debbano essere incamerati nelle casse comunali in quanto il disagio viene riferito all'Ente stesso nella suo complesso. Inoltre, non spetterebbe al personale poiché si tratta di lavoro svolto nell'orario del proprio servizio.
Si chiede di conoscere quale sia il comportamento corretto da tenere e se sia possibile tale discrezionalità di scelta tra le due soluzioni da parte delle Amministrazioni comunali con la conseguenza di creare disparità di trattamento tra dipendenti di Enti diversi, ma con le stesse mansioni.

 

PARERE

 

Facendo seguito alle richieste pervenute da codesta spett. Amministrazione comunale, rispettivamente con note prot. 213 in data 16 gennaio 2006 e prot. 3054 in data 19 giugno 2006, si rassegnano le seguenti osservazioni.
E' necessario precisare che i dipendenti dell'ufficio anagrafe di codesta Amministrazione che svolgono i compiti relativi al censimento al di là di quelli propri dei rilevatori e coordinatori possono essere retribuiti nei seguenti modi:
a) con il compenso per il lavoro straordinario per la parte di lavoro svolto al di fuori dell'orario ordinario;
b) tramite il FUA di cui all'articolo 33 bis del CCRL 24-12-2002 per la parte di lavoro svolta in orario di ufficio.
Si evidenzia, altresì, che le precisazioni generali sopra riportate, limitatamente ai censimenti dell'anno 2001, trovano specifica disciplina straordinaria nell'accordo ARRS/OO.SS. del 10/01/2002.
Non sono erogabili ai dipendenti interessati ulteriori compensi aggiuntivi a quelli generali o speciali (2001) sopra richiamati.

Contratto correlato