Quesito in merito alla possibilità di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale al 50% a tempo parziale al 90%

Data:

10 febbraio 2008

Riferimenti:

Protocollo n. 428 / Obsoleto obsoleto

Argomenti

QUESITO

 (*)

Con la presente richiediamo un parere relativamente alla possibilità di trasformare temporaneamente (per 1 anno circa) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time 50% a part time 90%.

Si precisa a tal fine che la dipendente di cui trattasi presta attualmente servizio presso l'asilo nido di Pont Saint Martin a tempo indeterminato part time 50% - cat. C2 - 3° posizione retributiva.

Si rende necessario avere un 40% in più di personale in servizio per mantenere il rapporto numerico personale /utenti per coprire i contratti part time attualmente in essere.

La trasformazione del rapporto di lavoro della persona già in servizio permetterebbe al comune di assicurare agli utenti una continuità educativa, considerata la specificità del relativo contesto operativo.

Si precisa altresì che presso il comune è in corso di validità una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di educatori asilo nido.

Si chiede apposito parere riguardo:

1) alla possibilità di trasformare per un anno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato della dipendente di cui trattasi da part time 50% a part time 90% mantenendo la stessa posizione retributiva;

2) creare un nuovo contratto di lavoro con la dipendente per la percentuale a tempo determinato con 1° posizione retributiva;

3) scorrere la graduatoria in essere relativa alla selezione per l'assunzione, a tempo determinato, di educatori asilo nido.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 10235 dell’ 8 settembre u.s., si precisa quanto segue:

a) di norma la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale può avvenire solo a seguito di trasformazione di un precedente rapporto a tempo pieno, per cui il caso prospettato nell’attuale dotazione organica dovrebbe così declinarsi:

- n. 1 posto part-time al 50% (ricoperto dall’educatrice in servizio a tempo indeterminato);

- n. 1 posto part-time al 50% (attualmente vacante);

b) se, invece, codesto ente, nell’ambito delle proprie autonome determinazioni in materia di fabbisogno di personale, ha previsto, nel caso di specie, nella dotazione organica un solo posto a tempo parziale al 50%, al fine di realizzare quanto prospettato nel quesito, è preliminarmente necessario procedere ad un ampliamento di detta dotazione organica (+ n. 1 part-time C2 al 40%). Si rammenta che detto ampliamento può avvenire solo se ci sono le condizioni atte a rispettare le misure fissate dalle delibere di giunta regionale n. 456 e n. 1128 del 2007 e n. 712 del 2008 che hanno previsto misure per il contenimento delle spese del personale degli enti locali.

 

Premessi i punti a) e b) l’Amministrazione può far fronte alla nuova esigenza prospettata concordando con l’educatrice già in servizio al 50% a tempo indeterminato una trasformazione del part-time con prestazione al 90%. In tal caso, infatti, non si muta la tipologia del rapporto, che resta comunque a tempo parziale, ma si modifica semplicemente la quantificazione della prestazione. Il tutto ovviamente in assenza di altri impedimenti con particolare riferimento all’art. 3 del CCRL del 9/11/2006 che fissa i principi che reggono l’istituto. In tale ipotesi la lavoratrice interessata conserva la propria posizione retributiva (cat. C2 – III^ posizione).

Se impraticabile la soluzione sopra prospettata, in alternativa, è possibile utilizzare la graduatoria per un’assunzione a tempo determinato con part-time al 40% a condizione che detta frazione derivi dalla trasformazione (punto a) delle premesse) di un rapporto di lavoro in essere da tempo pieno a tempo parziale su richiesta del dipendente interessato (ora a part-time al 50%) e per un tempo determinato (massimo due anni) – art. 2 lett. h del CCRL del 2006. Infatti solo in tale fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 54 comma 1 lett. c) del CCRL del 2002.

Laddove, invece, non si verificassero dette condizioni, l’assunzione a tempo determinato in argomento potrebbe fondarsi sui presupposti dell’art. 54 comma 1 lett. e) (particolari esigenze straordinarie) o lett. g) (con contestuale avvio delle procedure per la relativa assunzione di ruolo).

 

Contratto correlato