Quesito in merito all'individuazione delle indennità fisse e ricorrenti in relazione alle disposizioni in materia di assenza per malattia di cui alla legge regionale n. 5/2009 ed al CCRL 08 ottobre 2009.

Data:

28 gennaio 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 33 / Obsoleto obsoleto

Argomenti

QUESITO

 (*)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del testo di accordo del 8 ottobre 2009 di cui all'oggetto si richiede di esplicitare, al fine di evitare disparità di applicazione della norma contrattuale  nei diversi enti del comparto, quali voci del trattamento accessorio, di cui all'art. 36 del CCRL del 21 maggio 2008 di seguito riportate, devono essere considerate per la determinazione della riduzione del trattamento economico in caso di assenza per malattia, poiché l'accordo citato parla genericamente di : "... altre indennità fisse e ricorrenti comprese nel trattamento accessorio...". Art.36 (Sostituzione dell'art. 32 comma 1 del CCRL del 12/06/2000) trattamento accessorio

a) indennità pensionabile (C.F.V.);

b) indennità di servizio attivo della casa da gioco di Saint-Vincent;

c) indennità prestazioni tecniche per LL.PP.;

d) indennità di fine servizio;

e) indennità di comando;

f) indennità di amministrazione;

g) indennità di polizia mineraria;

h) indennità di trasferta fissa;

i) indennità di cassa economato;

j) indennità dovute da specifiche disposizioni: turno, funzione, vigilanza, p.s., rischio, reperibilità, giornaliera centralinisti non vedenti, maneggio valori, ecc.;

k) indennità particolari (personale educativo asili nido, polizia locale);

l) compenso per lavoro straordinario;

m) salario di risultato;

n) indennità per il miglioramento dell'efficacia dei servizi;

o) retribuzione di posizione per le posizioni di particolare professionalità.

 

PARERE

 

In relazione ai quesiti posti con Vostra nota prot. 13093 del giorno 09 dicembre 2009, si rassegnano le seguenti osservazioni.

Allorquando si tratta di indennità fisse e ricorrenti, tradizionalmente si suole fare riferimento a tutti quei compensi pagati, sulla base di espresse previsioni contrattuali, in misura predeterminata ed invariabile (fissità) e sempre corrisposti nel corso dell’anno (continuità) prescindendosi dalla presenza in servizio.

Solamente per fare alcuni esempi non sono da considerarsi fisse e continuative le indennità di rischio, di maneggio valori, di turno, di reperibilità, lo straordinario, l’indennità di trasferta; al contrario, sono da considerare fisse e continuative, ad esempio, l’indennità di bilinguismo, l’indennità di trasferta fissa, l’indennità per gli operatori area di vigilanza municipale.

 

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