Quesito in merito all'art. 14 comma 6 del CCRL Contratto individuale di lavoro"."

Data:

30 giugno 2003

Riferimenti:

QUESITO

 

Con la presente pongo a codesta spettabile Agenzia il seguente quesito:
A seguito di nuovo inquadramento di una dipendente comunale, cambio di posizione economica, di tipologia professionale e di orario, si è provveduto a mente dell'art. 14 comma 6 del CCRL a predisporre un nuovo contratto individuale di lavoro invitando, con lettera raccomandata, la dipendente alla firma. Nel giorno stabilito la dipendenti non si presenta presso l'ufficio per la firma, non si giustifica, ma è comunque sul posto di lavoro in servizio. Del fatto viene redatto verbale, conservato agli atti.
Quale comportamento deve adottare l'Amministrazione Comunale?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 2973 del 30/06/2003, di pari oggetto, occorre innanzitutto precisare che per una esauriente risposta al quesito sarebbe necessario conoscere per quale motivo si è provveduto a modificare la posizione economica della dipendente.
Al riguardo si evidenzia che detta operazione può legittimamente avvenire di norma nelle seguenti ipotesi:
1. Per non idoneità (art. 5 comma 9 CCRL 24.12.2002) alle mansioni del proprio profilo;
2. Per soppressione di posto per sopravvenute esigenze dell’Ente.
In entrambi i casi per il nuovo inquadramento è  necessaria l’accettazione del dipendente che si esprime con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
In caso contrario vi è mancata costituzione del nuovo rapporto di lavoro e la risoluzione di quello precedente.
Se, invece, si tratta del rifiuto di sottoscrivere il contratto individuale di cui all’art. 14 comma 6 del CCRL del 12.06.2000, che si riferisce unicamente all’inquadramento del personale in sede di passaggio dai precedenti livelli e qualifiche alle nuove categorie, posizioni e profili, ci si trova di fronte all’inadempimento di un preciso obbligo contrattuale. In tale ipotesi il lavoratore viola un dovere comportamentale specifico contrattualmente stabilito e ciò si traduce in un “inadempimento contrattuale”. Il datore di lavoro, in questa circostanza, deve avviare il procedimento disciplinare secondo le regole stabilite, al termine del quale valuterà la gravità della infrazione e la corrispondente sanzione .

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