Quesiti e pareri

13/06/2008 Prot. 299/2008

Quesito in merito al riposo compensativo per il servizio di scrutatore prestato presso l'ufficio elettorale di sezione da un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale

QUESITO

 

Un dipendente di questo Comune è stato chiamato a svolgere la funzione di scrutatore presso il proprio comune di residenza in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile c.a.

Il dipendente in argomento, in servizio con contratto part-time a 18 ore settimanali, presta la propria attività lavorativa presso questo Comune nei giorni di martedì, giovedì e venerdì. Lo stesso, in occasione delle elezioni politiche, presterà servizio al seggio nei giorni di domenica (giorno festivo) e lunedì (giorno feriale nel quale non presta servizio presso questo Comune). Si chiede di comunicare il numero di giorni di riposo compensativo di cui il dipendente potrà beneficiare e quando lo stesso debba usufruire dei medesimi, considerando che, a fronte di due giornate di servizio presso il seggio, lo stesso non presta attività lavorativa nei giorni di lunedì e mercoledì.

In particolare: oltre alla giornata del martedì, nella quale recupererebbe il servizio svolto la domenica, lo stesso ha diritto anche al recupero nella giornata del giovedì oppure, non essendo di fatto giornate lavorative il lunedì e il mercoledì, nella giornata di giovedì non ha diritto ad altra giornata di riposo compensativo?

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. nota prot. 2280 in data 08 aprile 2008, si rassegnano le seguenti osservazioni. E’ necessario premettere che il quesito posto, concernendo in larga misura l’applicazione di una legge, esula dalla competenza dell’A.R.R.S. ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene di fornire comunque le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore puramente limitato al fatto di rappresentare l’opinione di questa Agenzia.

A norma dell’articolo 8, primo comma, lettera “f” del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 rientrano nell’ambito dei permessi retribuiti tutti quelli previsti da specifiche disposizioni di legge; pare rientrare in tale disposto anche la disciplina relativa alla prestazione lavorativa effettuata presso gli uffici elettorali per la quale vige tuttora quanto previsto dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

L’articolo 119 di detto D.P.R. dispone, al primo comma, che in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni preso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. Il secondo comma dello stesso articolo prevede: “I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”.

A ciò si aggiunga che il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con un disposizione legislativa di interpretazione autentica e, infatti, l’articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69 ha così disposto: “il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R.30 marzo 1957, n. 361… va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive … ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.”.

Nella fattispecie rappresentata da codesta Amministrazione comunale un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% e prestazione lavorativa resa nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, ha partecipato in qualità di scrutatore alle operazioni elettorali presso i seggi ed ha, presumibilmente, svolto detta attività non solamente nei giorni di domenica e lunedì (giornate istituzionalmente dedicate alle votazioni ed allo scrutinio) ma anche nella giornata del sabato precedente le elezioni per l’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione.

Tutto quanto sopra premesso, risulta evidente che, nel caso di un dipendente a tempo pieno e con prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì, le giornate delle elezioni cadono una in giorno non lavorativo (sabato), una in giorno festivo (domenica) ed una in giorno lavorativo (lunedì) per cui dovrebbero essere concessi:

a)     il recupero (ovvero la retribuzione per lo straordinario) per il giorno di sabato;

b)    il compensativo per la giornata della domenica secondo quanto previsto dall’articolo 7bis del C.C.R.L. 24 dicembre 2002.

La giornata di lunedì, invece, non comporterebbe né compensativo né recupero in quanto sarebbe comunque giornata lavorativa e, di conseguenza, il lavoratore avrebbe diritto solo al recupero delle ore eccedenti il normale orario di lavoro.

Nel caso in esame, invece, la prestazione lavorativa a tempo parziale si sviluppa su tre giorni (martedì, giovedì e venerdì) e, di conseguenza, gli altri giorni risultano essere, per il dipendente, o festivi o non lavorativi, ragione per la quale egli ha diritto:

a)    al recupero (ovvero alla retribuzione per le ore supplementari) per le giornate di sabato e lunedì;

b)    al compensativo per la giornata di domenica secondo le previsioni di cui al già citato articolo 7bis del C.C.R.L. 24 dicembre 2002.

 

Diversamente opinando e sempre tenuto in considerazione il disposto del secondo comma del citato articolo 119 che equipara a tutti gli effetti l’attività lavorativa al seggio con quella ordinaria, il mancato recupero ovvero la mancata retribuzione ed il mancato compensativo si tradurrebbero per il lavoratore a tempo parziale in un orario di lavoro maggiorato che travalicherebbe i limiti orari delle 18 ore settimanali previste.

Resta da segnalare che qualora il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50% abbia un’altra attività lavorativa, subordinata od autonoma, i giorni di riposo compensativo o di recupero da fruirsi presso l’Amministrazione che pone il quesito devono essere riproporzionati alla percentuale di effettivo servizio reso presso la stessa mentre la parte restante deve gravare sull’altra attività.