Quesito in materia di indennità di cassa e di maneggio valori ex artt. 157 e 159 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Data:

1 luglio 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 13

 

QUESITO

  

Con la presente si comunica che alla ragioniera dell'Ente, nominata economa dell'Ente, era stata riconosciuta l'indennità di cassa prevista dall'art. 13 del Contratto Collettivo Regionale del Lavoro siglato in data 5 marzo 1998, applicando più precisamente lire 60.000 fino a 100 miliomi.

A seguito della sottoscrizione del successivo Contratto Collettivo Regionale del Lavoro, siglato in data 24 dicembre 2002, l'indennità di cassa non è stata più erogata e non è stata riconosciuta la nuova indennità maneggio valori di cui all'art. 37, in quanto il valore medio mensile non raggiungeva l'ammontare di € 10.330,00 medi annui.

Attualmente il valore medio maneggiato è pari a circa € 7.500,00.

Chiediamo se, alla luce di quanto previsto nell'art. 33 sexies lettera q) e lettera r) del Contratto Collettivo Regionale del Lavoro siglato in data 21 maggio 2008, alla dipendente è dovuta l'indennità di cassa pari a € 32,54 mensili per importi fino ad € 51.645,68 annui e l'indennità di maneggio valori (importo giornaliero da un minimo di € 0,55 ad un massimo di € 1,63).

   

PARERE

   

 
A riscontro della Vostra richiesta di parere nella quale si chiede di conoscere se sia dovuta l’indennità di cassa al dipendente che già ne beneficiava prima dell’entrata in vigore dell’attuale norma che disciplina l’indennità di maneggio valori e maneggiando il detto dipendente una media di € 7.500,00 annui, si forniscono le seguenti delucidazioni.
 
Ad avviso di questa Agenzia, dalle vigenti disposizioni di cui agli articoli 157 e 159 del testo unico di cui in oggetto si può desumere che il dipendente che sia beneficiario dell’indennità di maneggio denaro deve movimentare per lo meno 10.330,00 € medi annui e che la precedente indennità di cassa spettava, invece, nel suo ammontare minimo, senza che fosse prevista una quantità minima di movimentazione di denaro.
 

In considerazione, però, di quanto disposto dall’art. 001, comma 2 e dal terzo comma dell’art. 159 del citato testo unico che prevedono rispettivamente la tutela dei diritti acquisiti sulla base della previgente normativa contrattuale e la salvaguardia del personale che all’interno dei vari enti già beneficiava dell’indennità di cassa prima dell’entrata in vigore del contratto che ha istituito l’indennità di maneggio valori, pare potersi concludere che, nella fattispecie, il dipendente possa continuare a beneficiare, nella misura di € 32,54 mensili, dell’indennità di maneggio valori purché, medio tempore, abbia mantenuto sempre le medesime mansioni. Si consideri, infatti, che ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge regionale 19 ottobre 1989 (ora abrogata dalla legge regionale n. 16/2004) istitutiva del Parco Mont Avic il personale dipendente era assoggettato allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale e che, di conseguenza, le disposizioni pattizie in materia di indennità di cassa di cui al contratto collettivo regionale 5 marzo 1998 e le relative sopraccitate salvaguardie previste per l’Amministrazione regionale trovano piena applicazione anche per codesto spett. Ente.

Contratto correlato