Quesito in materia di diritto allo studio ai sensi dell'art. 74 del T.U. delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Data:

15 febbraio 2011

Riferimenti:

Protocollo n. 150

  

QUESITO

 

Si chiede che codesta ARRS si pronunci sul quesito, di seguito rappresentato, anche alla luce delle risposte formulate sulla materia, sempre da codesta ARRS.

Il tenore letterale del comma 2 dell'art. 74 del testo unico in oggetto delimita, in modo chiaro, l'area di applicazione dell'istituto, in quanto riferita alla sola partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari (anche telematici), ecc.

Dunque è palesemente esclusa la possibilità di fruizione dei permessi per finalità diverse (es. preparazione all'esame, recupero energie, ecc.); sorregge l'assunto il vecchio brocardo latino "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" e la posizione già chiaramente assunta da codesta ARRS nella risposta ad un quesito del 15/10/2004.

Risulta altrettanto evidente che l'istituto di che si parla è applicabile solo se incompatibile con l'orario di lavoro del dipendente. In altre parole, non sono concedibili permessi retribuiti se il corso è tenuto in ore serali e il dipendente non presta servizio in tali ore.

Resta ovviamente fermo il dovere della P.A.  di studiare ogni utile soluzione lavorativa ed organizzativa che faciliti l'applicazione dell'istituto del diritto allo studio. Anche tali temi sono stati oggetto di analisi, nei termini applicativi descritti, da parte di codesta ARRS (vedasi sempre quesito e risposta del 15/10/2004).

Rispetto invece al dovere o meno del dipendente di dare conto formale della partecipazione ai corsi, codesta ARRS ha assunto posizioni che appaiono contraddittorie. Infatti, nel parere espresso in data 15/10/2004, si legge testualmente: "nel caso di concessione per frequenza obbligatoria i permessi potrebbero essere relativi alle ore strettamente necessarie alla partecipazione ai corsi, da comprovarsi con apposita documentazione....."; nel parere reso in data 21/01/2005, codesta ARRS, dopo avere citato la documentazione che deve essere prodotta, in applicazione del comma 8 del citato art. 74, così conclude: "nessuna altra certificazione, ivi compresa l'attestazione di frequenza per gli studenti universitari o la specifica giustificazione per ogni ora di permesso usufruita, in base al dettato contrattuale è richiesta ai dipendenti".

Ad avviso di chi scrive, la specifica delimitazione della finalità dei permessi concedibili (partecipazione a corsi.....) deve necessariamente essere correlata alla prova della detta partecipazione, anche in termini autocertificativi. In caso contrario l'uso dell'istituto si presterebbe facilmente ad arbitrarie e non riscontrabili estensioni. A nulla rileva, ad avviso di chi scrive, l'espressa indicazione della documentazione richiesta in relazione al comma 8, stante che l'insufficiente conseguimento dei crediti formativi annulla, "ope legis", il permesso legittimamente già concesso per la partecipazione al corso finalizzato a.....

In altri termini le parti contrattuali hanno inteso concedere permessi per la sola partecipazione ai corsi, ma hanno anche preteso dal dipendente un minimo di rendimento scolastico.

La circostanza per la quale le parti contrattuali hanno, per quest'ultima pretesa, richiesto espressamente della documentazione, non fa venir meno, ad avviso di chi scrive, il dovere di dar conto formale della corretta applicazione della norma contrattuale.

  

PARERE

   

Pare a questa Agenzia che le finalità per le quali possono essere concessi permessi per l’esercizio del diritto allo studio possano essere esclusivamente quelle contemplate dalla norma di cui all’art. 74 del T.U. delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta. A detta conclusione perviene anche l’ARAN che in un parere (allegato in copia alla presente) cita espressamente le due situazioni indicate da codesto Comune (recupero energie e preparazione all’esame) quali ipotesi in cui non possono essere utilizzati i permessi relativi al diritto allo studio.

Per quanto concerne, poi, la fruizione dei permessi per il diritto allo studio in giorni nei quali il dipendente non presta servizio ovvero al di fuori dell’orario di lavoro si deve necessariamente sottolineare che il permesso per il diritto allo studio riveste anche la finalità di giustificare l’assenza del dipendente durante la giornata o parte di essa nella quale egli dovrebbe prestare la propria attività lavorativa. Nei casi in cui non vi sia prestazione dell’attività lavorativa perde di significato l’utilizzazione dell’istituto in esame; l’anzidetto parere ARAN contiene anche detta conclusione.

Venendo, infine, ai pareri rilasciati da questa Agenzia (15/10/2004 e 21/01/2005) e che a giudizio di codesto spett. ente paiono contenere elementi di contraddizione in quanto sembrerebbero uno autorizzare ed uno vietare la richiesta di documenti comprovanti la frequenza dei corsi, si ritiene che la presunta contraddizione non sia da ritenersi tale in quanto, a ben vedere, nel primo dei due pareri si afferma che per le ore necessarie alla frequenza obbligatoria si deve procedere tramite apposita documentazione mentre nel secondo si afferma che nessuna altra certificazione, ivi compresa l’attestazione di frequenza per gli universitari, può essere richiesta al di là di quanto espressamente previsto dal contratto (certificato di iscrizione e certificato di superamento delle prove di esame nelle misure previste). La differenza tra le due situazioni è evidente; nel primo caso si chiede la produzione di documentazione da cui risulti l’obbligatorietà della frequenza di determinate materie facenti parte del corso di laurea mentre nella seconda si parla di certificazioni. Queste ultime consistono in dichiarazioni di conoscenza di titolarità di status, di qualità personali o di requisiti facenti capo alla persona, dell’esistenza di rapporti giuridici e che vengono rilasciati sulla base di constatazioni dirette dell’ente pubblico competente a produrle. Nel primo caso, invece, la documentazione non è altro che (nel caso contemplato dal parere del 15/10/2004) il materiale da cui risulti che un determinato corso di laurea prevede, per preesistente e nota decisione degli organi accademici, per alcune discipline l’obbligo della frequenza per dimostrare il quale non è assolutamente necessario produrre certificazioni di alcun tipo.

Non pare, in conclusione, sia possibile richiedere al beneficiario dei permessi per il diritto allo studio la produzione di certificazioni attestanti la partecipazione ai corsi universitari e la relativa assiduità di frequentazione in quanto la norma contrattuale non le prevede.

  

Parere ARAN

900-15A4. A differenza dell'art. 24 del dpr 333/90, che usava il termine "frequenza", l'art. 15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 parla di "partecipazione" ai corsi. E' lecito assumere che la novazione consenta di usufruire dei permessi per diritto allo studio anche per la preparazione agli esami universitari?
Fra le varie ipotesi i fruizione dei permessi per il diritto allo studio non è previsto il caso della "preparazione agli esami universitari". La modificazione del termine "frequenza" in "partecipazione", secondo la dizione contenuta nell'art. 15, comma 2, del CCNL sottoscritto il 14.9.2000, non può produrre alcun effetto pratico sia perché solo "partecipando" alle lezioni si "frequenta" il corso di studio, sia ancora perché il termine "frequenza" è reintrodotto nel successivo comma 3, sia infine perché resta sempre valida la necessità dell'"attestato di partecipazione", secondo le previsioni del comma 7.

(Tratto da www.aranagenzia.it)

Contratto correlato