QUESITO APPLICAZIONE NUOVO CONTRATT0 ENTI LOCALI PROT., N. 182 DEL 12 GIUGNO 2000 — INDENNITA' DI BILINGUISMO

Data:

9 giugno 2000

Riferimenti:

QUESITO

 

Come da Voi precisato nelle risposte ai quesiti di questa Amministrazione ai fini della determinazione della corretta quota base del turno (sulla quale andranno poi applicate le maggiorazioni del 5% - 20% - 30%), si deve fare riferimento alle modalità previste dall'art. 13 e 16 del DPR 268/87, OVVERO QUOTA BASE STRAORDINARIO cosi' determinata (stipendio tabellare base iniziale + Indennità Integrativa Speciale in godimento + rateo tredicesima : 12 : 156) MAGGIORATA di 1/156 di tutti gli emolumenti FISSI E CONTINUATIVI a qualsiasi titolo dovuti con la soia esclusione dell'aggiunta di famiglia. Considerando che per "fisso e continuativo" sia da intendersi emolumento che compete anche sulla 13^ mensilità e visto che l'INDENNITA' DI BILINGUISMO viene corrisposta per soli 12 mesi (cosi come ad esempio anche l'INDENNITA' DI RISCHIO).

In concreto 1/156 dell'INDENNITA' BILINGUISMO deve maggiorare la quota base di straordinario?

In caso affermativo allora, anche I'INDENNITA' DI RISCHIO?

Si ritiene opportuno precisare che, da interpretazioni precedenti, poiché trattasi di emolumenti che non rivestono carattere fisso e continuativo (non rientrando nel rateo della 13^ mensilità), le indennità in questione non hanno influito sul calcolo del 1/156 ai fini della determinazione delle quote base turno.

 

PARERE

 

Le soluzioni agli interrogativi sollevati con Vs. note datate 06.09.2000 sono già contenute nelle congiunte risposte n° 5 e 6 del testo interpretativo siglato da questa Agenzia e dalle OO.SS. il 30 agosto u.s.

Con l'occasione si precisa ancora che l'indennità di turno rimane nei valori in essere alla data di entrata in vigore del contratto fino agli adempimenti di cui all'art. 55 comma 2.

 L'A.R.R.S. e le OO.SS. non hanno mai ritenuto l'indennità di bilinguismo competere anche sulla 13a mensilità.

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