Quesiti in merito al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Data:

16 maggio 2011

Riferimenti:

Protocollo n. 422

Argomenti

   

QUESITO

   

L'Amministrazione Comunale dal 18 maggio 2011 avrà un posto vacante come aiuto bibliotecario cat. C pos. C2 in quanto la titolare ha presentato le dimissioni a seguito della vincita del concorso presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Biblioteca Regionale di Aosta, richiedendo, però, la conservazione del posto presso l'Amministrazione scrivente per mesi sei.

Nella pianta organica del personale dipendente è presente un posto al 50% in qualità di aiuto biobliotecario cat. C pos. C1, ricoperto da personale dipendente.

Si richiede pertanto se l'Amministrazione comunale può aumentare la percentuale di lavoro da 50% (part-time imposto dall'Amministrazione) per raggiungere il 100%, richiedendo al dipendente un rapporto di lavoro a tempo pieno, per un periodo almeno pari ai sei mesi richiesti dalla titolare per la conservazione del posto.

   

PARERE

  

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinata dall’art. 086 dell’”Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”, sottoscritto il 13 dicembre 2010, il cui comma 1 dispone, tra l’altro, che “… Entrambe le ipotesi di rapporto di lavoro sub a) e sub b) concorrono alla determinazione massima del 25% di personale da destinare al lavoro part-time nell’ambito della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascuna posizione …”. La norma testé citata indica che il calcolo della percentuale del 25% avviene sul personale complessivo della stessa posizione (e non della stessa categoria) e che, di conseguenza, non vi possono essere soppressioni di posti a tempo parziale di una posizione con contestuale e pari incremento in un’altra posizione.

Nella fattispecie evidenziata da codesta Amministrazione comunale si tratterebbe di coprire un posto vacante di C2 a tempo pieno con un dipendente di pos. C1 a tempo parziale (50%) previa trasformazione del rapporto di lavoro di tale ultimo dipendente da tempo parziale a tempo pieno; tale possibilità non appare in armonia con quanto disposto dalla norma contrattuale sopraccitata poiché il 25% dei dipendenti che possono essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere riferiti ad ogni singola posizione di ogni categoria.

Pare, quindi, che non si possa procedere nel senso ipotizzato se non previe:

a)    modificazione della dotazione organica nella quale si preveda il cambiamento delle ripartizioni dei rapporti a part-time;

b)     acquisizione del consenso del dipendente C1 alla trasformazione del proprio rapporto da tempo parziale a tempo pieno con contestuale rinnovo del contratto di lavoro.

Resta salva la possibilità di conferimento di un incarico di mansioni superiori secondo le disposizioni di cui all’art. 59, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 22/2010.

Contratto correlato