PERSONALE UTILIZZATO PER SERVIZI IN CONVENZIONE

Data:

2 settembre 2005

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QUESITO

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Il sottoscritto Segretario Comunale con riferimento alla nota prot. n° 8/553 del 29.12.2004 di codesto A.R.R.S. afferente la materia in oggetto, chiede se la percentuale di distribuzione dell'orario contrattuale c/o l'uno o l'altro Comune debba contenere il solo orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali) o debba considerarsi anche la prestazione di lavoro straordinario. In altre parole il dipendente convenzionato ha distribuito la prestazione ordinaria di lavoro al 50% per ciascun comune (18 ore settimanali), ma ha reso prestazioni di lavoro straordinario, in misura significativa c/o un solo comune. Può conseguire la riparametrazione lavorativa (es. 60% e 40%) ai fini della commisurazione contrattuale della retribuzione di posizione ?

 

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 787/1/1 del 09.02.2005, di pari oggetto, ed alla successiva nota di sollecito prot.n. 1172/1/1 del 28.02.2005 si rileva che la prima delle due lettere, sebbene datata 9 febbraio u.s., è pervenuta a questa Agenzia in data 28 febbraio u.s., come si evince dal timbro apposto su di essa dal Ns. ufficio protocollo.
Per quanto concerne il dubbio sollevato, si precisa che per il calcolo della percentuale di distribuzione dell'orario contrattuale presso l'uno o l'altro Comune che utilizzi personale in convenzione debba considerarsi solo l'orario ordinario di lavoro e non anche quello straordinario. All'effettuazione di lavoro straordinario in misura significativa presso un solo comune convenzionato non può conseguire la riparametrazione lavorativa ai fini della commisurazione della retribuzione di posizione.

Contratto correlato