Personale assunto a tempo determinato — Parere su applicabilità art. 19 C.C.N.L. 94197

Data:

7 agosto 1999

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OGGETTO      QUESITO

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Con la presente si chiede un parere in merito all'ipotesi di applicabilità dell'istituto regolamentato dall'art. 19 C.C.N.L. 94197 al dipendente assunto a tempo determinato. Più precisamente si chiede se il congedo per matrimonio concedibile in base a quanto espressamente previsto dai comma 6. ultimo capoverso, dell'art. 16, sia da concedersi retribuito (essendo il riferimento fatto al solo comma 3 dell'art. 19) o non retribuito.

 

PARERE

 

Le assunzioni a tempo determinato sono regolamentate dall’art. 16 del C.C.N.L. 94/97 che, al comma 6,  con apposita norma generale prevede che “al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine”  sancendo la parità di trattamento tra le due tipologie contrattuali.

Nelle precisazioni introdotte dallo stesso comma, ultimo capoverso, si prevede la particolarità delle fruizioni dei permessi non retribuiti per i contratti a T.D., rinviando all’art. 19, comma 3, la definizione della norma riguardante i permessi matrimoniali.  Con tale dizione si intende trasportare la norma dalla particolarità alla generalità contrattuale assegnando pari condizioni  tra lavoratori assunti con  contratto a T.I. e T.D.

L’articolo 19 del C.C.N.L. 94/97, regolamenta espressamente i permessi retribuiti ed al comma 3 si ritrova la norma che disciplina  i permessi matrimoniali.

Pertanto, è parere di questa Agenzia che l’articolo 19, comma 3, del C.C.N.L. 94/97 debba essere integralmente applicato ai lavoratori assunti con contratto a T.D. con la ovvia e conseguente retribuzione delle giornate di permesso matrimoniale.

 

Contratto correlato