Parere in merito all'indennità di rischio ed al maneggio valori

Data:

6 aprile 2018

Riferimenti:

Protocollo n. 7288 / Obsoleto

QUESITO

  

Con la presente si comunica che, in sede di contrattazione integrativa decentrata degli anni passati, nello specifico nell'anno 2006, erano state individuate le figure professionali, cantonieri e capo-cantoniere, che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi e alle quali spetta l'indennità di rischio; nella medesima data era stato stabilito di corrispondere ai dipendenti interessati l'indennità maneggio valori nell'importo giornaliero massimo pari a euro 1,55, previsto dai contratti allora vigenti.

In data 22 settembre 2017 si richiedeva un incontro alle Organizzazioni Sindacali per una nuova contrattazione decentrata per trattare i seguenti argomenti:

  1. Indennità di rischio - l'Amministrazione aveva individuato le prestazioni di lavoro per le quali spetterebbe ai dipendenti l'indennità di rischio;
  2. Indennità maneggio valori - l'Amministrazione voleva attribuire l'indennità stessa da un minimo di euro 0,55 ad un massimo di euro 1,63, differenziando il valore sulla base di diverse fasce in relazione ai valori maneggiati dall'economo e dagli agenti contabili.

In data 5 ottobre 2017 le Organizzazioni Sindacali presenti, SAVT/FP, UIL/FPL, CISL/FP E FP/CGIL non hanno sottoscritto né l'accordo per la definizione delle attività considerate a rischio, né l'accordo per diversificare l'importo dell'indennità maneggio valori, da un minimo giornaliero di euro 0,55 ad un massimo giornaliero di euro 1,63, da corrispondere ai dipendenti in base al valore delle somme maneggiate dagli stessi durante l'intero anno; nessun verbale scritto è stato redatto.

Con la presente si chiede se:

  1. E' possibile considerare tra le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (art. 160) gli autisti di scuolabus?
  2. E' possibile corrispondere all'economo e agli agenti contabili, che maneggiano un ammontare annuo di almeno euro 10.330,00 l'indennità maneggio valori da un minimo giornaliero di euro 0,55 ad un massimo giornaliero di euro 1,63, differenziando gli importi da corrispondere, ai dipendenti interessati, in relazione ai valori maneggiati nell'intero anno?

  

PARERE

 

Con riferimento alla Vostra richiesta, si rassegnano le seguenti conclusioni.

In merito al primo quesito, si rileva che il Testo Unico delle Categorie del comparto unico regionale del 13.12.2010, all'art. 160, prevede che l'indennità di rischio venga applicata in occasione di prestazioni di lavoro, comportanti la continua e diretta esposzione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, che gli Enti individuano in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle mansioni insite nella declaratoria della categoria di appartenenza nella quale il dipendente è inquadrato e previa analisi, a carico dell'ente, dei rischi di cui sopra, i quali devono essere altresì individuati nel D.V.R. di cui al D.lgs. n. 81/2008, il quale deve inoltre rappresentare le azioni che gli enti devono mettere in atto per ridurre e limitare i rischi.

Non pare pertanto possibile, allo scrivente Comitato, in assenza di indicazioni e di precise analisi, nel rispetto delle suddette condizioni, addivenire all'assegnazione dell'indennità di rischio.

Il secondo quesito, inerente all'indennità di maneggio valori, trova risposta nella previsione del c. 1 dell'art. 159 del suddetto T.U., che cita "Per ogni addetto adibito a servizi che comportino maneggio di valori compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati a condizione che detto valore medio mensile raggiunga almeno l'ammontare di € 10.330,00 medi annui", pertanto risulta evidente che l'indennità deve essere riproporzionata.

Contratto correlato