Parere in merito all'attribuzione della particolare posizione organizzativa (P.P.O.) e relativa copertura finanziaria.

Data:

8 marzo 2023

Riferimenti:

Protocollo n. 5685 / Obsoleto

QUESITO

  

Premesso che:

- il Testo unico delle categorie sottoscritto in data 13/12/2010 disciplina le posizioni di particolare professionalità con particolare riferimento all'articolo n. 36 - Area delle posizioni di particolare professionalità;

- che, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Testo unico delle categorie di comparto, le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti di categoria D incarichi a termine, per un periodo massimo di 3 anni, salvo intervenuti mutamenti organizzativi, che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;

- che l'accordo collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 07/12/2017 prot. n. 28709 e le modificazioni apportate al Testo unico delle categorie di comparto ed in particolare l'articolo 26, che riscrive la declaratoria concernente la categoria D e introduce nuove previsioni in merito alle particolari  posizioni organizzative (P.P.O.);

- che, ai sensi dell'articolo 154, co.1, del Testo unico delle categorie di comparto (Utilizzo del Fondo unico aziendale), il fondo unico aziendale è destinato a finanziare, tra le altre cose, le particolari posizioni organizzative (P.P.O.) di cui all'art. 36 e seguenti.

Dato atto che:

- il Comitato regionale per la gestione venatoria è un ente pubblico non economico dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta, istituito con legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 e s.m.i. "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" come previsto all'articolo 1, co. 1;

- la pianta organica del Comitato regionale per la gestione non prevede figure di livello dirigenziale, ma solo due figure appartenenti rispettivamente alla categoria D (Responsabile amministrativo contabile) e alla categoria C2 (Assistente amministrativo contabile);

- è intenzione degli organi di direzione politica amministrativa dell'Ente conferire al Responsabile amministrativo contabile la particolare posizione organizzativa (P.P.O.) di cui agli articoli 36 e 37 del Testo unico delle categorie di comparto;

- l'ammontare del Fondo unico aziendale che l'ente costituisce annualmente non ha la capienza necessaria per poter finanziare la particolare posizione organizzativa (P.P.O.);

Rilevato tuttavia che

- la legge regionale n. 12 del 21 dicembra 2020 ed, in particolare, l'articolo 5 (Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini) comma 6 che prevede quanto segue: "a decorrere dal 2021, le risorse destinate dagli enti diversi dalla Regione di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 (...OMISSIS...) alle particolari posizioni organizzative di cui all'articolo 5 della l.r. 22/2010 continuano a trovare copertura nei relativi bilanci. Fino al primo rinnovo del contratto collettivo il FUA è ridotto per un importo corrispondente alle risorse destinate al finanziamento delle particolari posizioni organizzative e degli incarichi dei responsabili dei servizi in misura comunque tale da garantire il finanziamento dell'importo stabilito, in contrattazione decentrata, per gli istituti contrattuali di cui all'articolo 154, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), del Testo unico delle disposizioni contrattuali, economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora tali risorse non siano sufficienti a coprire, in tutto o in parte, il valore economico della retribuzione di posizione determinata dalla Giunta o dall'organo esecutivo dell'ente, entro i limiti minimi e massimi contrattualmente definiti, per il personale interessato, ogni singolo ente finanzia l'intero importo o la differenza mediante risorse proprie.";

- la medesima disposizione di cui sopra è stata confermata nelle annualità successive:

a. all'articolo 7 co. 5 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 che reca "Fermo restando quanto specificamente previsto per gli enti locali e le loro forme associative dall'articolo 12, comma 1, nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, il finanziamento, da parte dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, mediante risorse proprie, delle particolari posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), non è conteggiato nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente";

b. all'articolo 4, co. 5 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 che reca "Fermo restando quanto specificamente previsto per gli enti locali e le loro forme associative dall'articolo 12, comma 7, nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, il finanziamento, da parte dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui all'articolo 1, cp,,a 1, della l.r. 22/2010, mediante risorse proprie, delle particolari posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), non è conteggiato nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.";

Alla luce di quanto sopra esposto e a parere della scrivente, si ritiene che:

- l'ente certamente rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, ai sensi dell'articolo 1, co. 1;

- l'ente potrebbe finanziare e coprire, in tutto o in parte, il valore economico della retribuzione relativa alla particolare posizione organizzativa (P.P.O.), attraverso risorse proprie e disponbili nel proprio bilancio di previsione, opportunamente stanziate.

Pertanto, con la presente nota e per sciogliere ogni dubbio interpretativo, si richiede a codesto spettabile Comitato, un parere circa la possibilità di finanziare interamente o parzialmente con risorse finanziarie proprie che sono in disponibilità dell'Ente, la posizione di particolare professionalità che l'ente intenderebbe conferire al dipendente appartenente alla categoria D.

  

PARERE

  

In riferimento al Vostro quesito , premettendo che esula dalla competenza del CRRS esprimere pareri in merito all’applicazione di norme di legge, ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene comunque opportuno rappresentare l’opinione di questo Comitato in merito all’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 23 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021), il quale ha ridisegnato la disciplina della retribuzione di posizione, spettante al personale di categoria D con incarico di responsabile di servizio o di particolare posizione organizzativa, con la conseguenza che, a decorrere dal 2021, le risorse destinate dagli enti diversi dalla Regione agli incarichi dei responsabili dei servizi e alle particolari posizioni organizzative, continuano a trovare copertura nei bilanci dei singoli enti.

Tuttavia, la corrispondente riduzione del FUA, fino al primo rinnovo del contratto collettivo, è determinata in misura comunque tale da garantire il finanziamento dell’importo annualmente stabilito per gli istituti contrattuali di cui all’art.154, comma 1, lettere a), c), d), ed e) del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 (come modificato dall’art. 43 del C.C.R.L. del 07/11/2018).

Pertanto, la possibilità, per gli enti diversi dalla Regione, di finanziare, in tutto o in parte, il valore economico delle retribuzioni di posizione determinate dalla Giunta o dall’organo esecutivo dell’ente mediante risorse proprie, discende dalla quantificazione delle risorse del FUA necessarie per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 154, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f).

In modo particolare preme evidenziare che lo stesso articolo 154 del Testo Unico al comma 3 stabilisce che “il salario di risultato è pari ad un ammontare annuo minimo medio pari a euro 700,00”.

Conseguentemente, a giudizio dello scrivente Comitato, ciò che ogni ente è obbligato a garantire all’interno del FUA, relativamente al salario di risultato è unicamente l’ammontare minimo medio di euro 700,00 e non anche le eventuali integrazioni, per le quali vi è una mera facoltà.

Contratto correlato