Parere in merito all'applicazione dell'art. 029, c. 8 del Testo Unico delle Categorie del 13/12/2010.

Data:

5 agosto 2019

Riferimenti:

Protocollo n. 19192

QUESITO

  

Il dipendente Tizio (Cat. C2) assunto a tempo indeterminato presso il Comune A presenta domanda di licenziamento dal Comune A con decorrenza dal giorno (ad esempio) 25 del mese X in quanto comunica che dal giorno 1 del mese X + 1 sarà assunto dal Comune B in Cat. D in esito a procedura concorsuale.

Il dipendente Tizio chiede ed ottiene dal Comune A la corresponsione del trattamento di fine rapporto.

Tramite assunzione mediante mobilità dal Comune C dal giorno 1 del mese X + 1 il Comune A copre a tempo indeterminato (con la precisazione che visti i vincoli di spesa sulle assunzioni a tempo determinato, il Comuna A non ha spazi finanziari assunzionali sufficienti per assumere a tempo determinato) il posto resosi vacante, assumendo il dipendente Caio (Cat. C2).

Visto il caso e le modalità, si chiede se all'interno del periodo di prova presso il Comune B il dipendente Tizio abbia o no diritto di chiedere al Comune A - nel caso - l'applicazione dell'art. 29, comma 8 del "Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" (ossia, conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientro, a domanda, nella precedente categoria e profilo); il richiedente ritiene di no, ma se la risposta fosse di parere contrario si chiede come in tale caso andrebbero regolati da parte del Comune A: 1) il Tfr già corrisposto a Tizio; 2) la non sostenibilità finanziaria per il Comune A di due contratti C2 (il neo assunto + il rientrato); 3) il rapporto contrattuale con il dipendente Caio neo assunto.

  

PARERE

  

In merito alla richiesta di parere di cui in oggetto, si rileva che, nel caso specifico esposto da codesta spettabile Amministrazione comunale, il dipendente in questione, che interrompe il proprio rapporto di lavoro per prestare servizio presso altro ente di comparto, in esito a procedura concorsuale, con soluzione di continuità temporale e contestuale corresponsione di trattamento di fine rapporto da parte dell’ente di provenienza, non può conseguentemente fruire del disposto contrattuale di cui all’art. 029, c. 8 del Testo Unico delle Categorie del 13/12/2010 in merito al diritto di conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, per la durata del periodo di prova ed al rientro, a domanda, nella precedente categoria e profilo in caso di recesso di una delle parti o di mancato esperimento del periodo di prova.

In tal senso si esprime anche l’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - con il parere RAL428 del 06/06/2011.

Contratto correlato