Ferie retribuite.

Data:

21 agosto 2006

Riferimenti:

Obsoleto obsoleto

Argomenti

QUESITO

 (*)

Dovendo procedere al pagamento delle ferie maturate nel corso dell'anno 2006 e non fruite per esigenze di servizio da un dipendente a tempo indeterminato che ha cessato il suo rapporto di lavoro il 31/05/2006,

SI CHIEDE

se per la determinazione dell'importo da corrispondere si deve procede come specificato nell'art. 3 comma 2 (indennità accessorie) del nuovo testo di accordo sottoscritto in data 22/05/06 dove lo stipendio tabellare si ridetermina dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione del suddetto contratto (1° giugno) o il calcolo deve essere eseguito tenendo conto dell'aumento dello stipendio tabellare come previsto dal nuovo testo di accordo sopra citato.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 4514-V1 del 21 agosto u.s., di pari oggetto, si precisa che nel caso esposto di un dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro in data 31/05/2006 per il quale debbano essere pagate le ferie maturate nel corso dell'anno 2006, non fruite per esigenze di servizio, occorre considerare, nella base di calcolo, lo stipendio tabellare comprensivo degli aumenti previsti dal testo contrattuale siglato il 22 maggio 2006. Le giornate di ferie non devono essere confuse con le indennità accessorie previste dall'art. 3 comma 2 dell'accordo sopra accennato in quanto queste sono da considerare come attività di servizio a tutti gli effetti (come previsto dall'art. 3 comma 1 del CCRL 24/12/2002) mentre le indennità accessorie sono riferite a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro.

Contratto correlato