Contrattazione decentrata in merito alla ripartizione del fondo unico aziendale.

Data:

18 febbraio 2011

Riferimenti:

Protocollo n. 161

QUESITO

  

Ai sensi del comma 11 dell'art. 47 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22, trasmettiamo a codesta Agenzia:

  1. il testo del contratto collettivo decentrato in merito alla ripartizione del fondo unico aziendale per l'anno 2010;
  2. le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo della suddetta contrattazione.

Inoltre, per i motivi riportati nella relazione illustrativa, chiediamo:

  1. all'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, un'interpretazione del comma 1 dell'art. 152 del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico;
  2. alla delegazione trattante di parte pubblica per il settore degli enti locali, di valutare l'opportunità di definire - ai sensi della lettera a del comma 1 dell'art. 7 del già citato testo unico - criteri generali interpretativi del comma 5 dell'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112.

     

PARERE

  

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 509 del 24 gennaio u.s., con la quale viene richiesta un’interpretazione dell’articolo 152, comma 1, del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico si precisa quanto segue.

La scrivente Agenzia concorda interpretazioni autentiche, sulla base dell’art. 51 della L.R. n. 22/2010, qualora insorgano controversie di interpretazione di articoli contrattuali; in questo caso, però, non è il singolo ente che può richiedere l’interpretazione ma sono le stesse parti contraenti del contratto a incontrarsi per dirimere la clausola controversa e redigere apposito verbale.

Pare a questa Agenzia che il dubbio sollevato si riferisca alla frase contenuta nell’articolo sopra menzionato “per ogni unità di personale in forza al 31/12 dell’anno precedente” per la quale si ritiene che le “unità di personale” debbano essere considerate come unità tempo pieno equivalenti intendendo in questo modo che si debba considerare anche la somma dei part-time (es. un part-time al 50% deve essere considerato 0,5 unità di personale mentre due part-time al 50% devono essere considerate una unità di personale) nonché sommando tra loro anche le unità di personale a tempo determinato.

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