Quesiti e pareri

10/02/2002 obsoleto

Assenze dal lavoro per visite mediche specialistiche

 

QUESITO

 (*)

Si richiede, con la presente, se le visite mediche specialistiche debitamente documentate effettuate da un dipendente, rientrino nel computo dei complessivi "tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli" di cui all'art. 19 comma 2 del CCNL o, in alternativa, siano da considerare assenze per malattia di cui all'art. 21 dello stesso CCNL o ancora se il dipendente debba essere considerato in ferie.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 3297 del 02.10.2002, di pari oggetto, si precisa che la materia presenta elementi di criticità, tant'è che l'ARRS è impegnata a prevedere istituti specifici utilizzabili nel caso.

Nelle more dell'approvazione della normativa di comparto, si ritiene che possa essere confermata la prassi da tempo in essere in più comuni e nell'amministrazione regionale. Più precisamente:

Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione con l'indicazione della durata oraria della stessa. Nel caso le assenze lavorative conseguenti siano inferiori o pari alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire di un permesso retribuito.

Nel caso in cui superino la metà dell'orario di lavoro giornaliero si computerà una giornata di assenza per malattia.

Si precisa che, in ogni caso, affinché l'effettuazione di visite specialistiche o di esami clinici in orario di lavoro possa essere imputata a permesso retribuito o malattia, come sopra specificato, è necessario che le stesse siano state prescritte dal medico curante, in quanto collegate ad uno stato patologico, in aderenza alla disciplina della malattia contenuta nelle norme contrattuali di riferimento.

In difetto di certificazione del medico curante, il dipendente interessato può usufruire di permesso breve con recupero ai sensi dell'art. 20 del CCNL 94/97.

Fanno eccezione alla necessità di certificazione del medico curante gli accertamenti diagnostici disposti dall'ente per i propri fini, in relazione ad attività di verifica dell'esistenza o del permanere dei requisiti e di prevenzione correlata ad interventi di medicina preventiva e del lavoro, coperti da permesso retribuito, se coincidenti con l'orario di lavoro.