Applicazione dell'indennità di rischio al personale della microcomunità

Data:

18 marzo 1999

Riferimenti:

Obsoleto obsoleto

  

QUESITO

 (*)

La gestione del Personale in servizio presso la microcomunità per anziani ed inabili NON prevede la figura di una cuoca ma la presenza, a turno, di tutte le unità in cucina secondo il quadro turno allegato. A chi ed in che misura spetta l'indennità di rischio?

 

PARERE

 

L'allegato B, lettera e) al contratto 1982-84, D.P.R. 347 prevede che al personale che presti lavoro comportante esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione a cucine di grandi dimensioni venga corrisposta l'indennità di rischio. Detta indennità spetta a tutto il personale adibito al servizio in cucina. Nella fattispecie considerando che il numero delle turnazioni mensili degli operatori addetti al servizio di cucina risulta essere di 60, (30 gg. mensili moltiplicato due turni giornalieri di prestazioni), ed il numero medio delle giornate lavorative mensili di ciascun lavoratore di 21,6, si ottengono numero 3 indennità di rischio mensili (2.77 arrotondato per eccesso a 3).

L'importo dell'indennità di rischio a corrispondere ad ogni singolo operatore si ottiene dal rapporto tra, il numero delle indennità di rischio moltiplicato L. 20.000, ed il numero delle unità interessate.

In caso d'assenze per svariati motivi: ferie, malattie, aspettative, ecc... l'indennità di rischio dovrà essere corrisposta ai sostituti.

Contratto correlato