Applicazione dell'incremento di cui all'art. 155, c. 1 del Testo Unico del 13/12/2010.

Data:

27 febbraio 2018

Riferimenti:

Protocollo n. 4730

QUESITO

Il nuovo Accordo collettivo regionale di lavoro, sottoscritto in data 7 dicembre 2017, in particolare l'art. 20, ha modificato l'art. 155 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali e al comma 5 prevede che, per gli enti di cui all'art. 6, c. 2, punto "b3", è riconosciuto l'incremento del fondo unico aziendale come per gli enti locali con convenzioni di segreteria.

Considerato che la legge regionale n. 17/2015 relativa alla nuova disciplina del Consorzio BIM all'art. 1, comma 2, ha sancito che l'ente non costituisce più sede di segreteria, si chiede di voler considerare la possibilità di inserire anche per il BIM, ente locale disciplinato dalla LR 54/1998, l'incremento previsto per gli enti di cui al comma 5 dell'art. 155.

Inoltre, considerata l'importanza delle attività che svolge in Consorzio a favore di tutti i Comuni della Valle d'Aosta con trasferimento di finanziamenti, ordinari e per lavori di emergenza e cirticità del servizio idirco ed in qualità di Autorità d'Ambito Valle d'Aosta per la gestione del Servizio idrico integrato, si ritiene che l'importo dell'incremento del fondo unico aziendale dovrebbe essere previsto in misura doppia rispetto agli "altri enti" di cui al punto "b3", comma 2, art. 6 dell'Accordo 13 dicembre 2010.

PARERE

Con riferimento alla Vostra nota si è provveduto ad analizzare la peculiare situazione riferita a codesto spettabile Consorzio BIM in merito all’incremento del fondo unico aziendale di cui in oggetto, rilevando un’effettiva criticità.

La legge regionale n. 54/1998, così come modificata dalla L.R. n. 17/2015, definisce il BIM un ente pubblico, disponendo inoltre che non costituisce sede di segreteria e le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, pertanto non risultano sussistere le condizioni per l’applicazione del comma 1, né del comma 5, dell’art. 155 del Testo Unico 13/12/2010, modificato con l’accordo del 07/12/2017.

Ne consegue  che l’incremento del FUA per il Consorzio BIM potrà attuarsi esclusivamente mediante una modifica del disposto contrattuale attraverso l’emanazione di apposito atto di indirizzo al CRRS da parte del Comitato regionale per le politiche contrattuali, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. n. 22/2010, artt. 48 e 53bis.

Contratto correlato