Applicazione accordo regionale su sgombero. Richiesta chiarimenti

Data:

22 novembre 1999

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  QUESITO

Il Comune di Saint-Christophe effettua il servizio in oggetto direttamente, con l'ausilio di n. 3 operatori di 5° livello più un Geometra di 6° in qualità di responsabile e coordinatore.

Fermo restando l'applicazione integrale dell'accordo sottoscritto, per quanto riguarda la parte normativa ed economica, il servizio, considerato la ridotta sua dimensione organizzativa viene gestito nell'insieme dalle quattro figure nel modo seguente:

attraverso un calendario predisposto dall'ufficio tecnico, a turno ognuno sorveglia le condizioni atmosferiche ed in piena autonomia operativa decide , se del caso, di iniziare il servizio chiamando gli altri operatori.

-                                 Il geometra ha il compito di coordinare e controllare l'efficienza e l'efficacia del servizio predisposto, organizzando gli interventi necessari che si presentano man mano che si procede, confrontandosi naturalmente con i collaboratori professionali, vale a dire gli operatori di 5° livello.

Contrariamente a quanto effettuato nella stagione passata i collaboratori professionali di 5° livello, contestano il fatto che siano adibiti insieme al tecnico, alla sorveglianza delle eventuali precipitazioni nevose e richiedono che l'Amministrazione preveda delle soluzioni alternative, in quanto ritengono che si possa intravedere in questa mansione specifica un'azione di coordinamento nonché di responsabilità che a loro non competerebbe.

Nella fattispecie si osserva quanto segue:

-                                 gli operatori in questione sono tutti inquadrati al 5° livello, dunque un livello superiore a quanto previsto per quanto riguarda" la conduzione di macchine operatrici complesse che richiedono una specifica abilitazione e patente". D.P.R. 347. L'inquadramento superiore gli è stato infatti riconosciuto proprio per l'impegno complessivo relativo allo sgombero neve, per il quale nella sua organizzazione comunale si riconosceva mansioni superiori al 4° livello previsto per gli operatori di macchine complesse. Non è riscontrabile nessun altro motivo, per il lavoro che effettuano nel restante periodo dell'anno, per il quale si debba riconoscere una professionalità di 5° livello a tali lavoratori.

Sempre il D.P.R. 347 per la quinta qualifica funzionale prevede:

-                                                  autonomia operativa: è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità: la prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e Area tecnica: sono comprese nella presente area le funzioni tecniche che richiedono conoscenze specifiche ed esperienze a livello di operaio ed operatore ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo e ................

Dall'analisi di quanto sopra lo scrivente Ente non ritiene che l'organizzazione di servizio messa in atto, vada al di là delle competenze proprie dell'operatore di 5° livello come esplicitato dal D.P.R. 347, in quanto:

-                  non esiste responsabilità alcuna di coordinamento con funzioni di gerarchia, in quanto l'operatore che decide di far uscire i mezzi attiva semplicemente una funzione prevista dalla sua alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo, tutto quanto si svolge in seguito non implica funzioni di coordinamento gerarchico ma semplicemente la messa in opera di tutti quegli interventi previsti nell'ambito dell'autonomia operativa propria della qualifica con riferimento e osservanza dell'organizzazione del servizio predisposto dall'ufficio tecnico.

Il fatto poi che gli operatori dialoghino tra di loro attraverso radio tenendosi costantemente informati sull'andamento del servizio di sgombero neve, non implica nemmeno in questo caso un'azione di coordinamento vero e proprio, ma semplicemente il partecipare complessivamente alla realizzazione del lavoro al fine di raggiungere la massima possibile efficienza ed efficacia dello stesso.

Pertanto, considerando il contratto di lavoro e l'accordo specifico sullo sgombero neve, si richiede di poter acquisire i seguenti pareri di chiarimento:

-                          L'organizzazione del servizio così come predisposto dal Comune di Saint-Christophe, rientra

nelle possibilità di utilizzo del personale preposto nell'ambito degli inquadramenti vigenti?

-                          Nel caso di risposta negativa al quesito precedente, si richiede delucidazioni su quali figure

professionali presenti all'interno del Comune dovrebbero effettuare tale servizio di vigilanza e

decidere quando i mezzi debbano uscire?

-                                      Nell'ambito delle norme contrattuali in vigore, compreso l'accordo sullo sgombero neve del 1997 al quale si fa riferimento, può il Comune autonomamente attivare una contrattazione decentrata al fine di correggere alcune mancanze esistenti nell'accordo del 97 con l'indirizzo di completare una organizzazione di servizio che fa riferimento alla complessità e dimensione del comune stesso e quindi poco rapportabile a organizzazioni similari degli altri enti?

Si richiede inoltre di definire nelle sedi contrattuali questi dubbi interpretativi, al fine di poter avere delle disposizioni chiare che permettano all'Amministratore di poter valutare tutte le possibili implicazioni e conseguenze che ne derivano, con particolare riguardo alle ricadute economiche ed al primario dovere di erogare servizi efficienti e competitivi .

 

PARERE

Si ritiene che la disciplina dell’organizzazione del servizio e l’organizzazione del personale rientra nell’ambito dell’autonomia organizzativa di ogni Comune, ai sensi della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro e, nel caso specifico, dall’accordo regionale sullo sgombero neve.

L’accordo sindacale del 12.10.1997, per quanto riguarda la costituzione di un fondo atto a finanziare l’attività dello sgombero neve, riprendeva gli orientamenti e le indicazioni rivolte alle amministrazioni comunali dall’allora Associazione Sindaci, per il governo delle attività di sgombero neve gestito direttamente dalle amministrazioni stesse. Tale accordo si poneva l’obiettivo di consegnare uno strumento contrattuale al Comuni atto a realizzare la piena autonomia gestionale e organizzativa sulla problematica dello sgombero neve.

Nella sostanza l’accordo recepiva e regolamentava un modello gestionale consolidato nei vari enti in particolare negli aspetti organizzativi.

Tale modello organizzativo presumeva che il personale concretamente adibito all’effettivo svolgimento del servizio realizzasse anche l’attività di vigilanza con la relativa autonomia di intervento e di scelta dei mezzi, percependo una attinente indennità di disponibilità.

Si rileva che l’accordo aveva un carattere di generalità e non interveniva su caratteri di specificità sollevati dal quesito in questione ed in particolare sul servizio di vigilanza e sull’addetto responsabile all’attivazione dell’intervento.

Da queste osservazioni si deduce che la prassi aveva implicitamente instaurato una totale corrispondenza tra le diverse fasi di intervento e di pre-intervento relative allo sgombero neve, nel contempo, si evince anche che non esiste sufficiente norma di disciplina contrattuale atta a determinare chiarezza su tale aspetto.

Pertanto si evidenzia quanto segue:

§                     è parere di questa Agenzia che le mansioni e le responsabilità ante intervento (vigilanza, definizione dell’intervento e della scelta delle attrezzature e dei macchinari rispetto alle condizioni atmosferiche, della chiamata in servizio dei colleghi adibiti al servizio) rientrino pienamente nei compiti e nelle responsabilità previsti nelle funzioni del 5° livello contrattuale degli enti locali;

§                     il carattere di generalità dell’accordo sindacale del 12.10.1997, demanda alle autonome determinazioni degli enti le situazioni particolari che non sono rapportabili tra enti ed enti, in subordine la definizione di modelli organizzativi riferiti alle complessità e alle dimensioni di ciascun ente può essere attivata tramite la contrattazione decentrata come previsto dall’art. 38 della L.R. 45/95, ferme restando le regole e compatibilità previste dall’accordo del 12.10.1997;

§                     eventuali modificazioni ed integrazioni dell’accordo sopra menzionato possono determinarsi esclusivamente con l’attivazione di una apposita direttiva da parte della CELVA.

Contratto correlato