Ulteriore richiesta di parere circa l'applicazione norme relative alla fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 per la tutela dell'handicap.
18 maggio 2015
Protocollo n. 467
QUESITO
Ad integrazione della nostra precedente richiesta di parere (parere ARRS prot. n. 192 del 26/02/2015) con la presente, sempre in un'ottica di collaborazione, si chiede parere in merito a quanto di seguito esposto.
Utilizzo permessi ai sensi della legge 104/1992
1. Come già indicato nella precedente richiesta di parere l'Amministrazione comunale deve valutare la richiesta di un dipendente di utilizzare i permessi ai sensi della legge 104/1992 anche nel caso in cui il parente, che conserva i requisiti, sia ospite di una struttura residenziale per anziani (micro comunità).
Dalla lettura del testo di legge si evince che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa".
La domanda è la seguente: la permanenza in micro comunità si configura come ricovero in "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa"'?
In caso di risposta negativa è evidente che il ricovero in micro comunità del parente non fa venire meno dei requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi di cui alla legge 104/92.
Si precisa, inoltre, che il dipendente è in grado di presentare la giustificazione della struttura in cui si attesta che il ricovero si è interrotto nelle giornate in cui lo stesso usufruisce dei permessi, ed è inoltre in possesso di un certificato medico che certifica che il periodico rientro a domicilio in compagnia dei familiari del parente ricoverato ha un effetto benefico al fine del recupero psicofisico e per il benessere emotivo del paziente.
2. Nella circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8, si legge quanto segue:
"Si aggiunge poi che alcuni contratti collettivi (ad es. comparto ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni ee.ll., CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio 2004, art. 44) le clausole prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui al comma 3 dell'art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore). In tali casi è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze.
Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti accordabili.
...
In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di: - due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell'art. 33); - tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata (comma 3 dell'art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).
La domanda è la seguente: è possibile consentire di usufruire delle 3 giornate in maniera frazionata? Riferendosi al monte di 18 ore mensili?
PARERE
Per quanto concerne la possibilità di fruizione dei permessi per assistenza alle persone portatrici di handicap di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, è necessario premettere che il quesito, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene comunque di fornire le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.
Per quanto concerne la tipologia di struttura nella quale deve risultare ricoverato il soggetto portatore di handicap si evidenzia che la disposizione di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 si limita a sancire, quale condizione per la fruizione dei permessi, che detto soggetto non deve risultare ricoverato a tempo pieno senza specificare se il ricovero sia in una struttura ospedaliera o di altro tipo; ciò farebbe propendere per un’accezione ampia della tipologia di struttura in quanto se il legislatore avesse voluto limitare il ricovero ai soli nosocomi, presumibilmente l’avrebbe specificato. Conseguentemente questa Agenzia ritiene che nella nozione di ricovero possano essere ricomprese tutte le tipologie di strutture che prestino assistenza 24 ore su 24 ai propri degenti. E’ bene aggiungere che nelle circolari INPS (n. 155 del 03 dicembre 2010) ed INPDAP (n. 1 del 14 febbraio 2011) si esplicita che il ricovero può avvenire in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa e, conseguentemente, parrebbe che il ricovero debba comunque avvenire in una struttura sanitaria restringendo in tal modo la dizione più ampia contenuta nella legge come già sopra evidenziato.
Relativamente, invece, alla modalità di fruizione dei tre giorni mensili dei permessi è indubbio che non vi sia necessità che dette giornate siano utilizzate in un’unica soluzione potendosi benissimo beneficiarne a singole giornate e ciò per espressa previsione normativa; discorso diverso è quello della fruizione ad ore così come avviene a livello nazionale avendo la contrattazione collettiva previsto la possibilità di utilizzare detti permessi con un limite di 18 ore mensili. A livello regionale la contrattazione nulla ha previsto in proposito (anche se è in corso una negoziazione in proposito) e, pertanto, l’utilizzazione dei permessi ad ore non risulta consentita.