Quesiti e pareri

23/09/2016 Prot. 752/2016

Ulteriore integrazione di precedenti pareri circa l'applicazione delle norme in materia di fruizione frazionata del congedo parentale.

QUESITO

Avuta lettura del parere da Voi espresso con lettera prot. n. 682/ARRS 2.3.3., si segnala che questa Amministrazione non è ancora in grado di evincere chiaramente se nel caso di richiesta di congedo parentale frazionato nella giornata di venerdi, con normale ripresa lavorativa il lunedi, il sabato e la domenica siano da conteggiare nel computo dei giorni di congedo parentale.

Infatto l'enunciato "Ciò che comunque rileva ai fini dell'applicazione dell'istituto è costituito, nel caso di utilizzazione frazionata, dalla necessità dell'effettivo rientro in servizio fra due periodi di fruizione del congedo parentale; questo è il discrimine per decidere se una giornata festiva o non lavorativa o di riposo o di riposo compensativo debbano rientrare o meno nel computo dei giorni di congedo parentale (...)" sembra ragionevolmente consentire di dire che, nella fattispecie sopra menzionata, il sabato e la domenica non vadano computati, ma, dal momento che questo scontra con l'applicazione della norma a livello regionale e di diversi enti locali, prima di procedere al ricalcolo delle giornate concesse, vorremmo avere la certezza di avere compreso chiaramente quanto da Voi esposto.

PARERE

A riscontro della Vs. nota con la quale si chiede un’ulteriore delucidazione dei precedenti pareri di questa Agenzia prot. 649/ARRS del giorno 27 luglio 2016 e 682 del gioRno 11 agosto 2016 in merito alla fruizione frazionata del congedo parentale, si comunica quanto segue.

A maggior chiarimento di quanto riportato nei pareri sopraccitati, si ritiene di fare cosa utile portando due esempi che dovrebbero dissipare i residui dubbi per l’applicazione dell’istituto in esame.

Primo caso: per il dipendente che ha beneficiato di congedo parentale nei giorni di mercoledì e giovedì, se riprende il lavoro nella giornata di venerdì, il sabato e la domenica non sono conteggiati come giorni di congedo parentale sempreché il dipendente abbia l’orario di lavoro articolato su cinque giorni ed il venerdì sia giorno lavorativo.

Secondo caso: per il dipendente che beneficia di un certo numero di giorni compreso il venerdì, il sabato e la domenica successivi si contano nei giorni di congedo parentale sempreché il sabato non sia lavorativo o sia stata comunque resa la prestazione lavorativa.