QUESITO
Si chiede se, ad avviso di codesta agenzia, si possano configurare le seguenti trasformazioni di fatto, da tempo parziale a tempo pieno:
a. un lavoratore in servizio a tempo parziale chiede la mobilità verso altro ente ove è disponibile un posto a tempo pieno;
b. un lavoratore in servizio a tempo parziale viene, con suo consenso, mediante mobilità interna, spostato in un posto a tempo pieno;
c. trasformazione di un posto a tempo parziale in dotazione organica in un posto a tempo pieno mediante modifica della dotazione organica.
PARERE
In riferimento alla Vs. nota prot.n. 32 del 08 gennaio u.s., di pari oggetto, ed in particolare al quesito di cui al punto a), e premesso che il personale che usufruisce della mobilità transita dall’ente di appartenenza a quello di destinazione conservando il rapporto di lavoro originale (ivi compreso il part-time) si ritiene che la mobilità verso altro ente può configurarsi solo con conservazione dell’originale part-time. Resta salva, sussistendone le condizioni, la facoltà dell’ente di destinazione (laddove ritenga motivatamente che ciò corrisponda alle proprie esigenze organizzative e di servizio, anche in base alle previsioni della programmazione dei fabbisogni) di trasformare anticipatamente il rapporto di lavoro da tempo- parziale a tempo pieno. Analogamente può essere configurabile la risposta al quesito di cui punto b) concernente la mobilità interna. Per quanto riguarda il terzo quesito (c) a parere dell’ARRS rientra nell’ambito della propria autonoma potestà organizzativa ogni modificazione della dotazione organica, fermo restando i vigenti vincoli in materia di finanza locale.