Testo di accordo di concertazione per la definizione per l'area dirigenziale del settore enti locali, della retribuzione di posizione di cui all'art. 59 del CCRL 17/09/2006, sottoscritto in data 26/09/2007. Personale dirigente non segretario.
2 aprile 2008
Protocollo n. 73 / obsoleto
QUESITO
(*)
Con la presente si richiede la corretta interpretazione dell'articolo 6 comma 3 dell'accordo in oggetto citato, là dove recita "Restano salve le retribuzioni di posizione in essere al 31/05/2005 nonché la possibilità di incremento contrattuale di cui all'art. 58 comma 4 lett. c) e d) del CCRL 27/09/2006 relativo al personale appartenente alla qualifica dirigenziale di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta."
Il testo di accordo citato ridetermina le indennità di posizione spettanti ai segretari degli enti locali a seguito della riclassificazione degli enti effettuata dall'Agenzia regionale dei segretari in data 05/04/2005 e il punteggio attribuito agli enti ha determinato in alcuni casi la diminuzione dell'indennità attribuibile.
La Comunità montana infatti, nei previgenti accordi contrattuali risultava inserita in fascia 2^, con retribuzione di posizione pari al minimo di fascia, ovvero pari a € 18.075,99; al dirigente del servizio tecnico dell'ente è stato attribuita un'indennità di posizione pari all'80% sino al 31/12/2005 e all'85% a decorrere dal 01/01/2006, calcolata sull'indennità precedentemente indicata. Il nuovo accordo prevede per il periodo decorrente dal 01/06/2005 un'indennità di posizione spettante al segretario pari a € 16.538,67 e dunque inferiore all'importo previgente. Considerato che al dirigente del servizio tecnico è stato dunque liquidato un importo superiore a quello che pare liquidabile a fronte del nuovo accordo del 26/09/2007, con la presente si richiede di chiarire se:
1. la norma citata consente di mantenere, a decorrere dal 01/06/2005, invariato l'ammontare attribuito e liquidato al dipendente sino al 31/05/2005
oppure
2. la norma va letta nel senso che restano invariate le percentuali attribuite ai dirigenti al 31/05/2005
oppure ancora
3. in quale contesto va inserita la norma in argomento.
Si richiede altresì di voler precisare se
4. nel caso in cui l'ente abbia un solo dirigente, è necessario costituire il fondo delle risorse disponibili con le modalità di cui all'articolo 58 commi 3 e 4. In caso affermativo è corretto che l'indennità rimanga invariata negli anni, senza possibilità di incrementi ma senza obbligo di decrementi?
oppure
5. la base di calcolo su cui applicare la percentuale di indennità di posizione fissata dall'ente è quella prevista negli allegati all'accordo contrattuale (per le comunità montane C, D, G e H) o, in caso contrario, quale sia il dato da utilizzarsi. Sembrerebbe infatti, da una prima lettura della norma, che gli incrementi contrattuali di cui all'art. 58 comma 4 lett. c) e d) del CCRL 27/06/2006 siano una facoltà
infine
6. il riconoscimento della percentuale pari o inferiore al 95% di cui all'art. 2 comma 2 può avere effetto retroattivo e in caso di risposta affermativa da quando?
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 2710 del 13.11.2007, di pari oggetto, a chiarimento dei quesiti contrassegnati con i numeri dall'1 al 6, si forniscono le seguenti risposte:
1. si, in base all'esplicita previsione dell'art. 6 comma 3 dell'accordo di concertazione
2. no, non restano invariate le percentuali bensì i valori dell'indennità fermo restando che laddove anche applicando la nuova percentuale prevista (95%) il valore dell'indennità fosse inferiore a quella in essere al 31/05/2005 scatta la salvaguardia richiamata al precedente punto 1;
3. non è chiara la domanda, ci si riserva risposta solo a fronte di chiarimenti;
4. è improprio parlare della definizione di un fondo in quanto la norma contrattuale si limita ad individuare l'ammontare massimo delle risorse disponibili. L'indennità del segretario è fissata dal punteggio della singola sede di segreteria che resta invariata sino a nuova classificazione della stessa. Quella del dirigente, invece, è autonomamente definita dall'ente nel limite massimo del 95% di quella del segretario in relazione alle risorse sopra richiamate. Va da sé che entro tale limite massimo, la percentuale individuata può motivatamente subire incrementi o diminuzioni, fermo restando in tale seconda ipotesi la salvaguardia, ove ricorra, di cui all'art. 18 comma 2 del CCRL del 26/09/2006;
5. la base di calcolo su cui applicare la percentuale che determina la retribuzione di posizione dei dirigenti non segretari è costituita dalle tabelle C, D, G e H allegate all'accordo di settore in argomento;
6. la percentuale di cui all'art. 6 comma 2 dell'accordo di concertazione relativo alla retribuzione di posizione di cui all'art. 59 del CCRL 27/09/2006 decorre dal 01/06/2005.
Contratto correlato
Testo di Accordo di concertazione per la definizione per l'area dirigenziale del settore enti locali, della retribuzione di posizione di cui all'art. 59 del CCRL 27 settembre 2006 e del rimborso spese per i segretari in disponibilità
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
- Tipo
- Contratti di Settore
- Area
- Dirigenti Enti Locali