Quesiti e pareri

07/10/2008

Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009

QUESITO

 

Il comma 2 dell’art. 48 del vigente CCRL prevede che possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l’osservanza delle seguenti condizioni:

a)     che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00);

b)     che sia prestata attività nel pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00).

Nel caso in cui il dipendente interrompa l’attività lavorativa del mattino anticipando l’uscita con richiesta di congedo ordinario o di recupero straordinario o di permesso breve o altro istituto previsto dal contratto, ha diritto di fruire del servizio mensa se poi rientra nel pomeriggio? Esempio: dipendente con orario 8.00-13.00 e 14.00-17.00 con interruzione dell’attività lavorativa dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e ripresa pomeridiana alle ore 14.00.

La dipendente bidella con orario giornaliero 7.30-10.30/16.00-20.00 ha diritto  di usufruire del servizio mensa?

 

 

PARERE

 

 

Come correttamente richiamato l’art. 48 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 subordina la fruibilità del servizio mensa al fatto che si presti attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti ed a condizione che l’attività stessa sia prestata al mattino con prosecuzione al pomeriggio o al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali. La norma nulla dispone circa le eventuali interruzioni della prestazione lavorativa e che comunque vedano una ripresa della stessa nell’ambito della medesima giornata e, di conseguenza, è da ritenersi che la fruizione di istituiti quali il recupero straordinario non facciano venir meno il diritto del dipendente alla fruizione della mensa, fermo restando il rispetto dei requisiti sopra riportati.

Tutto quanto sopra premesso pare potersi affermare che sia il dipendente che interrompa la propria attività lavorativa, iniziata alle 08,00, alle ore 11,00 riprendendola alle ore 14,00 sia la bidella che svolga la propria attività lavorativa con orario dalle 07,30 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 20,00, abbiano diritto alla fruizione del servizio mensa.