QUESITO
(*)
Istituto delle mansioni superiori di cui all’art. 50 L.R. 45/1995, atteso che manca la specifica disposizione, si richiede:
a) come devono essere inquadrati, in sede di prima applicazione, i dipendenti a tempo indeterminato che alla data di stipulazione del contratto hanno in essere un incarico di mansioni superiori, con riferimento alla posizione retributiva della posizione economica ricoperta nell’incarico, nonché quelli che l’hanno avuto nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di stipulazione del contratto;
b) stesso quesito di cui alla lett. a), ma riferito agli incarichi di mansioni superiori conferiti a far data dal giorno successivo alla stipulazione del contratto;
c) si richiede, inoltre, con riferimento a quanto indicato alla lett. a), di riferire in merito al trattamento da attuare a coloro che saranno successivamente inquadrati nella quarta posizione retributiva a far data dal 1° gennaio 2008.
PARERE
Relativamente al quesito contrassegnato con la lettera “a” e riguardante l’inquadramento del personale nelle posizioni retributive qualora sia titolare di incarichi di mansioni superiori, si ritiene che detti incarichi non abbiano influenza sull’inquadramento nel senso che questo deve avvenire senza tenere conto dell’incarico conferito che, per espresso disposto legislativo (art. 50, primo comma, lettere “a” e “b” della legge regionale n. 45/1995), è sempre temporaneo (sei mesi in caso di vacanza del posto ovvero fino al rientro in servizio del dipendente assente e sostituito). Di conseguenza, per esemplificare, se un dipendente, in forza della precedente normativa contrattuale si trovava in categoria B, posizione B3 ed era titolare di un incarico di categoria C manterrà detto incarico e sarà inquadrato nella posizione retributiva derivante dall’applicazione delle nuove norme contenute negli articoli dal 18 al 31 del C.C.R.L. 21 maggio 2008. Detta conclusione vale anche per quanto concerne la seconda domanda, contrassegnata dalla lettera “b”, e relativamente alla domanda contraddistinta dalla lettera “c”, posto che col termine trattamento codesto dipartimento abbia voluto riferirsi a quello economico, il dipendente mantiene la posizione retributiva in essere e ad essa si aggiunge la differenza tra le due posizioni retributive iniziali.