Quesiti e pareri

07/10/2008 obsoleto

Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009

QUESITO

 (*)

In riferimento all’art. 20 del CCRL, si richiedono delucidazioni in merito all’interpretazione di quanto enunciato al comma 7, il quale recita: “Qualora, a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 5 e 6, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso (…)”. In particolare, si segnala la seguente situazione: tre dipendenti, frequentanti tutti il secondo anno di corso di laurea triennale, richiedono le 150 ore di permesso di studio. Due di essi, in particolare, hanno beneficiato nel corso dell’anno precedente di detti permessi relativi al primo anno di studi, mentre il terzo, il più giovane, non ne ha mai beneficiato. La precedenza spetta a quest’ultimo oppure l’espressione “per lo stesso corso” è da intendersi come “stesso anno di corso”, oppure ancora come “stesso ciclo di corso” (ad es. nel caso di richiesta di permessi di studio per seconda laurea)?

 

PARERE

 

 

Il quesito posto concerne fondamentalmente il significato da attribuire all’espressione “per lo stesso corso” (di studio n.d.r.) contenuta nel settimo comma del sopraccitato articolo 20.

A tale proposito giova rilevare che la norma in esame rientra tra le disposizioni miranti a dettare i criteri sulla cui base poter concedere i permessi per il diritto allo studio nel caso in cui le domande proposte superino la disponibilità di posti e che oltre che al settimo comma comprendono anche i commi quinto e sesto.

Si ritiene che la risposta alla domanda formulata da codesta Amministrazione non possa che ricercarsi nei dati testuali dei sopraccitati commi quinto e sesto e, in particolare, di quest’ultimo.

Recita, infatti, il sesto comma, nella formulazione novellata dall’articolo 7 del C.C.R.L. 21 maggio 2008: “Nell’ambito di ciascuna fattispecie di cui al comma 5, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari, post-universitari.”.

Da quanto sopra riportato pare potersi, con sufficiente tranquillità, desumere che per corso di studio sia da intendersi il percorso culturale/formativo che in un periodo di tempo, articolato, di regola, in anni scolastici o accademici, previi la frequenza di un numero predeterminato di ore di lezioni ed il superamento di verifiche ed esami, consenta di addivenire al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto dalla vigente normativa in materia.

Di conseguenza a quanto appena riportato allorché  al comma settimo si parla di “stesso corso”, essendo la disposizione strettamente connessa, per espresso disposto pattizio, ai due commi precedenti, ci si intende riferire allo stesso corso di studio.