Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009

Data:

7 ottobre 2008

Riferimenti:

QUESITO

 

Con riferimento al CCRL 21 maggio 2008  si chiede il seguente chiarimento:

art. 33 sexies CCRL 24.12.2002 (introdotto dall’art. 13), comma 1, let. punto g: l’indennità dell’area di vigilanza – € 1.500,00 -  va corrisposta anche agli agenti di polizia locale non in possesso della qualifica di agente di P.S. o per questi ultimi va ancora liquidata l’indennità vecchia in vigore prima del nuovo CCRL?

 

 

PARERE

 

 

L’art. 33 sexies fa espresso rinvio all’art. 37 del CCNL 6 luglio 1995 il quale a sua volta stabilisce che “… a tutto il  personale dell’area di vigilanza …  in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 competono: Lire 1.570.000 annue lorde ripartite per dodici mesi; il restante personale non svolgente le funzioni di cui all’art. 5, primo e secondo comma della citata legge n. 65/1986: Lire 930.000 per dodici mesi.

L’indennità prevista dal nuovo CCRL riguarda esclusivamente il personale di polizia locale che svolge le suddette funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986.

 

 

Contratto correlato