QUESITO
Con riferimento al CCRL 21 maggio 2008 si chiede il seguente chiarimento:
art. 33 sexies CCRL 24.12.2002 (introdotto dall’art. 13), comma 1, let. punto g: l’indennità dell’area di vigilanza – € 1.500,00 - va corrisposta anche agli agenti di polizia locale non in possesso della qualifica di agente di P.S. o per questi ultimi va ancora liquidata l’indennità vecchia in vigore prima del nuovo CCRL?
PARERE
L’art. 33 sexies fa espresso rinvio all’art. 37 del CCNL 6 luglio 1995 il quale a sua volta stabilisce che “… a tutto il personale dell’area di vigilanza … in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 competono: Lire 1.570.000 annue lorde ripartite per dodici mesi; il restante personale non svolgente le funzioni di cui all’art. 5, primo e secondo comma della citata legge n. 65/1986: Lire 930.000 per dodici mesi.
L’indennità prevista dal nuovo CCRL riguarda esclusivamente il personale di polizia locale che svolge le suddette funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986.