QUESITO
(*)
Applicazione dell’art. 5 comma 8 del CCRL 24.12.2002, come sostituito dall’art. 2 del CCRL sottoscritto in data 21.05.2008 (malattia).
Al fine della corretta applicazione dell’art. 5 comma 8, si richiedono alcuni chiarimenti relativi al caso di seguito illustrato:
dipendente assente per malattia:
- dal 04.09.2006 al 30.11.2007 tutto il periodo è stato riconosciuto, a seguito di accertamento legale, dall’Ufficio di Medicina Legale come “patologia grave che richiede terapie salvavita”. Il periodo è stato considerato ai sensi dell’art. 5 comma 8.
- dal giorno 1.12.2007 al 30.04.2008 la dipendente ha presentato sempre i certificati con la dicitura “patologia in terapia salvavita” prodotti dal suo medico curante. Il periodo è stato considerato ai sensi dell’art. 5 comma 8.
- dal giorno 01.05.2008 al 31.05.2008 la dipendente ha presentato un certificato con la dicitura “patologia in terapia salvavita” prodotto dal suo medico curante. Questa Amministrazione ha richiesto una valutazione all’Ufficio di Medicina Legale che, a seguito di visita, ha comunicato quanto segue: “Si ritiene che la dipendente sia affetta da patologia grave. Attualmente la dipendente non sta effettuando terapie salvavita.”.
- dal giorno 01.06.2008 al 30.06.2008 la dipendente ha presentato un certificato con la dicitura “patologia grave” prodotto dal suo medico curante.
Si richiede, pertanto, se i periodi di assenza dal giorno 01.05.2008 possono essere considerati ai sensi dell’art. 5 comma 8.
PARERE
La domanda trova già risposta in un parere formulato in data 10 aprile 2003 (Parte II) e presente sul sito di questa Agenzia “arrsvda.it” nel quale si evidenzia che al fine di poter escludere dal conteggio dei giorni di malattia non è sufficiente la situazione configurabile come “grave patologia” ma la medesima deve essere correlata alla necessità di effettuazione di terapia salvavita o di controlli diagnostici ricorrenti.
Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sul fatto che con il nuovo C.C.R.L., siglato in data 21 maggio 2008, la formulazione della norma in esame è stata rivista ma che anche a seguito di detta modificazione la conclusione sopra esposta non muta, fermo restando che la certificazione deve essere rilasciata dalla Medicina Legale.