Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009

Data:

7 ottobre 2008

Riferimenti:

Argomenti

QUESITO

 

Il comma 1 dell’art. 40 del CCRL 2002, come modificato dall’art. 10 del testo di accordo sottoscritto il 21.05.2008, prevede che il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad Euro 6.50 e, in ogni caso, non può superare il prezzo complessivo del buono pasto convenzionato.

Si chiede se nel caso di convenzione ancora in essere con buoni pasto ad Euro 5.00 si possa continuare ad erogare i buoni pasto da 5.00 Euro  sino alla scadenza delle convenzioni.

 

PARERE

 

A decorrere dal giorno 01/06/2008, il valore del buono pasto deve essere di € 6,50. Qualora la convenzione in essere preveda un valore inferiore a quello del buono i dipendenti non dovranno pagare il pasto consumato fermo restando, però, il divieto di monetizzazione della differenza di valore.

Contratto correlato