Riposo compensativo per servizio reso in giorno festivo. Art. 17, 1° comma, DPR 268187. Quesito
19 settembre 2002
obsoleto
QUESITO
(*)
Il sottoscritto Segretario Comunale chiede l'attivazione del servizio di consulenza di codesto spettabile C.E.L.V.A. in merito all'applicazione della norma indicata in oggetto e con riferimento ai caso di seguito rappresentato.
Il funzionario addetto all'ufficio Anagrafe e Stato Civile ebbe ad espletare le sue funzioni in giorno festivo (domenica) per assistenza a celebrazione matrimoniale, per ore 2 e 38 minuti. Ricorre nel caso la previsione normativa ex comma 1, articolo 17, DPR 13/05/1987, n. 268, che recita: "Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire." Si ritiene doversi corrispondere, nel caso, la sola maggiorazione del 20%, commisurata alle ore rese, stante che la retribuzione ordinaria è già normalmente corrisposta, nonché il riposo compensativo per l'intera giornata.
Tale assunto interpretativo poggia, in ordine alla maggiorazione, sull'ovvia considerazione che corrispondere anche la retribuzione ordinaria, oltre la maggiorazione, condurrebbe ad un compenso raddoppiato (a retribuzione cadenzata mensilmente più lo specifico compenso di che si tratta); relativamente al riposo compensativo, la commisurazione alla giornata intera e non alla misura equivalente (ore 2 e minuti 38) trova sostegno e nella diversa e più specifica formulazione usata dal legislatore nel 2° e 3° comma nel ricordato articolo 17, dove si parla espressamente di equivalente riposo compensativo(ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) e perché le disposizioni vigenti fissano in 24 ore consecutive il riposo settimanale e, dunque, tale non sarebbe se si compensasse la sola durata della prestazione.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 6587 del 18/09/2002, di pari oggetto, trasmessa a questa Agenzia per competenza da parte del C.E.L.V.A., si concorda con la conclusione da Voi già avanzata che, nel caso esposto, al dipendente che presti attività lavorativa nel giorno di riposo festivo settimanale, spetti la sola maggiorazione del 20%, calcolata sulle ore effettivamente rese, in quanto la retribuzione ordinaria è già normalmente corrisposta, con diritto al riposo compensativo.
Il recupero della prestazione festiva deve essere alla pari, vale a dire per un numero di ore equivalente a quelle lavorate nella giornata festiva settimanale.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CCRL PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998/99 NONCHÉ ANTICIPAZIONI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 DEL PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI FUNZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA
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- COMPARTO UNICO REGIONALE
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