Quesiti e pareri

Rinnovo del quesito in merito all'attribuzione delle indennità di cassa e di trasferta per i dipendenti transitati alla Chambre.

 

QUESITO

 

Facendo seguito alla vostra comunicazione del 16 giugno 2010 (vs prot. 236/ARRS) in merito al parere rilasciato da codesta Agenzia, si ritengono necessari alcuni ulteriori chiarimenti alla luce dei seguenti elementi. In primo luogo si osserva che la l.r. 23 gennaio 2009, n. 4 "Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni" all'art. 1, comma 3, recita testualmente: "Il personale trasferito conserva il trattamento economico acquisito e l'anzianità di servizio maturata [...]". Sebbene l'art. 2, comma 4bis, della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45, disponga che l'attribuzione di trattamenti economici possa avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali, ci si domanda se la l.r. 4/2009 non prevalga, in quanto lex specialis, rispetto alla citata disposizione, comportando pertanto l'obbligatoria conservazione in capo ai dipendenti ex regionali delle indennità (tra cui quelle di cassa e di trasferta fissa) in possesso al momento del loro inquadramento nei ruoli della Chambre.

In via del tutto subordinata, ci si interroga sulla idoneità della l.r. 4/09 a costituire le "condizioni previste" di cui al comma 4bis dell'art. 2 della l.r. 45/95 cui è condizionata l'attribuzione di trattamenti economici mediante contratti individuali. Ci si domanda, cioè, se in assenza di un obbligo di legge, lo scrivente ente sia comunque abilitato ad attribuire l'indennità di cassa e di trasferta fissa ai predetti dipendenti in sede di contrattazione individuale.

Qualora non si dovesse ritenere che la fattispecie in questione ricada in alcuna delle summenzionate ipotesi, ci si chiede se l'indennità di trasferta fissa possa essere attribuita previa contrattazione decentrata, per effetto dell'art. 13, comma 2, del CCRL 21.05.2008.

 

PARERE

 

A riscontro della nota prot. n. 12168 del giorno 02 settembre 2010 mirante a richiedere ulteriori chiarimenti circa l’attribuzione delle indennità di cui in oggetto ai dipendenti transitati alla Chambre dall’Amministrazione regionale si rassegnano le seguenti osservazioni.

Sebbene la specifica legislazione riguardante la Camera valdostana delle imprese e professioni possa aver stabilito che ai dipendenti transitati dall’Amministrazione regionale è garantito il trattamento economico acquisito è da ritenere che la stessa funga da salvaguardia del trattamento fondamentale non potendosi la legge spingere fino al punto di garantire trattamenti accessori specifici dell’Amministrazione regionale e non più presenti nel contratto di comparto in cui i dipendenti della Camera fanno parte. E’ da rilevare altresì che il principio di cui all’articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 45/1995, già citato nel nostro precedente parere sull’argomento, secondo il quale l’attribuzione di trattamenti economici non può avvenire che tramite contratti collettivi è sancito anche nella normativa nazionale e costituisce (artt. 1, comma 3 e 45, comma 1 del D. lgs. n. 165/2001) norma fondamentale di riforma economico sociale vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale.

Si consideri, inoltre, che la nuova legge regionale in materia di personale ha non solo ribadito sia il concetto dell’attribuzione dei trattamenti economici attraverso i contratti collettivi, sia il principio in base al quale i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi regionali di lavoro (art. 2, comma 5 della legge regionale n. 22/2010) ma ha anche rafforzato detto concetto riportandolo nell’art. 52, comma 1 specificando che tanto il trattamento economico fondamentale quanto quello accessorio sono definiti dal contratto collettivo di comparto.

Non sembra, pertanto, in virtù della citata ultima disposizione che si possa ipotizzare che in sede di contrattazione decentrata o individuale si possano istituire indennità non contemplate dalla contrattazione di primo livello, concetto già presente, peraltro, nel C.C.R.L. 12 giugno 2000 agli artt. 5, comma 3 e 8, comma 5.

Un’ultima considerazione cui già si era fatto cenno nel ns. precedente parere riguarda l’avvenuta soppressione dell’indennità di trasferta ad opera dell’art. 1, comma 214 della legge n. 266/2005, soppressione dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale n. 95/2007 e che sconsiglia di ripristinare, ad avviso di questa Agenzia, la relativa indennità e fermo restando che l’attuale corpus contrattuale contiene altre possibilità per incentivare il personale che si sia trovato a ricoprire particolari funzioni presso la Camera.

Per quanto, invece, attiene all’indennità di cassa, questa può essere sostituita da quella di maneggio valori di cui all’art. 37 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, il cui comma 3, fra l’altro, consente un’integrazione del valore dell’indennità medesima qualora quella nuova sia di ammontare inferiore.