Rimborso spese di viaggio. Quesito
12 novembre 2002
obsoleto
QUESITO
(*)
Con la presente si pone il seguente quesito, con invito a voler esprimere gentile parere in merito:
"L'art. 25, comma 6, del DPR 30/06/1972, n. 749, prevedeva che "Ai Segretari dei consorzi spetta una retribuzione mensile aggiunta pari ad un quarto dello stipendio in godimento ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altra dei comuni consorziati per l'esercizio della loro funzione".
Si chiede se i segretari comunali,, titolari di sedi di segreteria convenzionata, o incaricati di reggenza o supplenza, abbiano tuttora diritto al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa di cui al punto precedente, o se la stessa sia riassorbita nel trattamento economico cosi come previsto dagli artt. 19 e 20, del CCRL 11/08/2000.
Qualora la risposta sia affermativa, si chiede di voler precisare quando la stessa debba essere liquidata e con quali modalità."
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 4386/2002/CE dell'11.12.2002, di pari oggetto, si precisa innanzitutto che il R.R. 17 agosto 1999, n. 4, rinvia alla disciplina contrattuale la determinazione in via esclusiva delle maggiorazioni spettanti ai segretari comunali e di comunità montana interessati alle convenzioni di segreteria. Detto regolamento stabilisce infatti all'art. 26 comma 3, che il contratto collettivo di lavoro determina la maggiorazione dell'indennità di posizione spettante ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate, in relazione:
1. alla complessità organizzativa delle stesse;
2. alla presenza di sedi considerate disagiate;
3. al numero delle sedi convenzionate.
La disciplina (accordo di comparto siglato l'11 agosto 2000, art. 14) prevede, riguardo ai primi due parametri sopra elencati, l'importo massimo e minimo dell'indennità di posizione spettante ai segretari comunali e di comunità montane titolari di sedi di segreteria convenzionate e stabilisce nel limite massimo del 20% la maggiorazione all'indennità di posizione in presenza di convenzioni di segreteria. All'interno dell'importo massimo e minimo la retribuzione di posizione è stata poi esplicitata in dettaglio nell'allegato A al testo di accordo di concertazione sottoscritto in data 17 luglio 2001 costruito secondo quanto disposto dall'art. 1 dello stesso accordo e soggetto a modifiche non appena vi siano delle variazioni nei parametri presi a riferimento per la sua costruzione.
Il terzo parametro, il numero delle sedi convenzionate, è stato considerato sia nell'accordo di concertazione del 17 luglio 2001 sia nell'accordo di concertazione del 15 ottobre 2002, entrambi all'art. 3, quando è stata fissata la maggiorazione del 10% della retribuzione di posizione spettante al segretario titolare di una sede di segreteria comprendente almeno due enti convenzionati ed è stata elevata al 20% la maggiorazione nel caso in cui gli enti convenzionati siano almeno tre.
Pertanto il rimborso delle spese di viaggio spetta solo nei casi in cui il Segretario, raggiunta la sede di segreteria stabilita dal calendario di lavoro settimanale, debba spostarsi per esigenze di servizio presso l'altra sede di segreteria convenzionata. Il calendario lavorativo settimanale, che prevede la presenza del dirigente presso ciascun ente, è stabilito dai Sindaci e/o dai Presidenti delle Comunità Montane interessati dalla convenzione.
Il valore della trasferta, nelle more della definizione della parte normativa per il personale dirigente del comparto unico della Valle d'Aosta, in base all'accordo all'uopo siglato l'11/02/2003, è calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 44 del CCRL delle categorie siglato il 24/12/2002. La contabilizzazione della stessa è rappresentata dalla distanza chilometrica intercorrente tra gli enti convenzionati. Sulla base di tale distanza, essendo utilizzato il mezzo proprio, deve essere calcolata l'indennità chilometrica così come previsto dall'art. 44 comma 4, prendendo quale unico valido parametro di riferimento un quarto del costo di un litro di benzina verde.
Per quanto concerne i segretari comunali incaricati della reggenza o della supplenza in sede diversa da quella di titolarità i requisiti per aver diritto alla trasferta e le modalità di contabilizzazione delle distanze sono contenuti nell'art. 44 comma 1 del CCRL 24/12/2002.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CCRL PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998/99 PER L’AREA DIRIGENZIALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA.
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
- Tipo
- Accordi di Comparto Dirigenti
- Area
- Comparto Unico Dirigenti