Richiesta parere sull'indennità di cassa e di trasferta fissa.

Data:

16 giugno 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 236

QUESITO

 

Quesito n. 1: Indennità di cassa.

Nel caso specifico del passaggio di personale dagli organici dell'amministrazione regionale alla Chambre Valdotaine, alcuni dipendenti regionali interessati dalla mobilità beneficiavano, al momento del trasferimento, dell'indennità di cassa attribuita in forza dei CCRL antecedenti a quello del 24 dicembre 2002.

Si chiede se tale indennità, a seguito del passaggio nel nuovo ente, possa essere mantenuta in capo al dipendente ovvero debba essere trasformata nell'indennità maneggio valori di cui all'art. 37 del CCRL 24/12/2002.

 

Quesito n. 2: Indennità di trasferta fissa.

Sempre nel caso del passaggio di personale dagli organici dell'amministrazione regionale alla Chambre Valdotaine, alcuni dipendenti interessati dalla mobilità, aventi funzione di ispettore metrico sia presso la Regione sia presso la scrivente, godevano, al momento del trasferimento, dell'indennità di trasferta fissa di cui all'art. 12 del CCRL 05/03/1998.

Si chiede se tale indennità, a seguito del passaggio nella nuova amministrazione, possa essere mantenuta in capo ai dipendenti interessati.

In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre se tale indennità possa essere temporaneamente sospesa, e successivamente riattribuita, qualora il dipendente venga adibito temporaneamente ad altre funzioni che non comportino l'attribuzione della suddetta indennità.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 6798 del 12 maggio u.s., si fa innanzitutto presente che le indennità da Voi menzionate, vale a dire l’indennità di cassa e l’indennità di trasferta fissa, sono previste dal CCRL 05/03/1998 che è un contratto specifico per il personale regionale e che quindi con il passaggio del personale dagli organici dell’Amministrazione regionale a quelli della Chambre non può più trovare applicazione per i dipendenti ivi transitati.

Per quanto riguarda l’indennità di cassa questa è stata sostituita dall’indennità maneggio valori, prevista dall’art. 37 del CCRL 24/12/2002 ed aggiornata dal CCRL 21/05/2008 mentre per quei dipendenti che percepivano l’indennità di trasferta fissa non c’è alcun istituto nel contratto di comparto che abbia riprodotto la previsione contenuta nel sopraccitato CCRL 05/03/1998. Si consiglia, in questo secondo caso, data anche l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2007 che ha dichiarato la legittimità dell’avvenuta soppressione dell’indennità di trasferta operata dall’art. 1, c. 214 della L. n. 266/2005, di prevedere delle forme di incentivazione quali quelle di un’indennità per il miglioramento dei servizi o di remunerazione dell’attività svolta sulla base dell’art. 5 lett. g del CCRL 12/06/2000.

Contratto correlato