Richiesta parere - applicazione art. 5 Testo di Accordo prot. n. 217 del 27/03/2003 per la definizione delle norme in materia di procedimenti disciplinari e controversie di lavoro dei dipendenti del comparto unico di cui all'art. I della L.R. 45/1995

Data:

27 giugno 2007

Riferimenti:

Protocollo n. 301 / obsoleto

QUESITO

 (*)

In riferimento all'art. 5 del Testo di Accordo in oggetto recante "Connessione tra procedimento disciplinare e procedimento penale" ed in particolare il comma 5 che prevede: "Come disposto dall'art. I della legge 27.03.2001 n. 97, che ha modificato l'art. 653 del codice di procedura penale, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso" si richiede un parere in merito al seguente quesito:
• nel caso in cui un procedimento disciplinare, connesso ad un procedimento penale, sia stato avviato e successivamente sospeso in attesa della sentenza definitiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del sopra citato testo di accordo, e con sentenza definitiva il dipendente sia stato assolto per prescrizione del reato e non per non avere commesso il fatto, sussiste l'obbligo di proseguire il procedimento disciplinare per l'applicazione della relativa sanzione?

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. richiesta di parere formulata con nota prot. 10495 in data 11 giugno 2007, concernente l'applicazione della norma di cui in oggetto, si comunica quanto segue.
Per poter affrontare compiutamente il quesito posto da codesta Amministrazione comunale è necessario rammentare che il vigente Codice di procedura penale contempla, nell’ambito della generale categoria delle sentenze di proscioglimento, una basilare distinzione tra sentenze di assoluzione di cui all’articolo 530 C.P.P. e sentenze di non doversi procedere di cui agli articoli 529 e 531 C.P.P.
E’ altresì importante rilevare che solamente le sentenze di assoluzione contengono un vero e proprio accertamento giurisdizionale circa la non colpevolezza dell’imputato mentre le sentenze di non doversi procedere non contengono un accertamento dei fatti ma si limitano a prendere atto degli aspetti processuali che impediscono tale accertamento. Secondo quanto comunicato da codesta Amministrazione comunale il dipendente è stato prosciolto per prescrizione, la quale rappresenta una delle fattispecie contemplate dal Codice penale (art. 157) per la pronuncia di non doversi procedere; trattasi delle c.d. cause di estinzione del reato, le quali non eliminano l’illiceità penale del fatto ma, più semplicemente, la sua punibilità in concreto. Il fatto commesso, pertanto, resta un potenziale illecito e, di conseguenza, potrebbe spiegare i propri effetti sia in sede civile (obbligo di risarcimento del danno ex art. 185 C.P.) sia in sede penale (valutabilità ai fini della recidiva) ma non risulta idonea a formare il giudicato nei confronti dei processi civili, amministrativi e disciplinari aventi come oggetto il medesimo fatto.
Venendo, quindi, alla fattispecie sottoposta all’attenzione di questa A.R.R.S. bisogna sottolineare che il dettato dell’articolo 5, quinto comma del C.C.R.L. 27 marzo 2003 in materia di procedimenti disciplinari sancisce espressamente “… la sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste…”. Da ciò discende che la sentenza di non doversi procedere per prescrizione, non essendo di assoluzione (né di condanna), non può influire sul procedimento disciplinare il quale dovrà proseguire per l’accertamento della eventuale responsabilità disciplinare del dipendente stesso secondo il disposto dell’articolo 5, primo comma del C.C.R.L. 27 marzo 2003.
Non è, infatti, ipotizzabile che il procedimento penale a carico del dipendente possa ulteriormente proseguire dato che, come comunicato nella nota di codesta Amministrazione comunale, la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è definitiva.

 

Contratto correlato