QUESITO
(*)
L' art. 2 comma 3 dell'accordo di cui all'oggetto prevede che "Una somma non superiore all' 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, costituita ..." è corrisposta al personale dell'amministrazione operante in qualità di coordinatore, incaricato della redazione del progetto e così via.
Nel caso di personale incaricato di svolgere la progettazione di un'opera pubblica, per cui l'Amministrazione, per sue esclusive ragioni, non ritenga più di appaltare, posto che l'importo a base di gara non è determinato specificamente (in quanto non in gara), si chiede di conoscere:
a) se l'incarico svolto possa comunque essere retribuito;
b) nel caso positivo, su quale importo vada calcolato il quantum.
Si segnala che su Guida agli enti locali n. 29 del 5 agosto 2000, pag.81, in allegato, il commento riportato, in riferimento alla normativa della Merloni, così come lo schema di regolamento proposto, riporta che "per la distribuzione del fondo si deve fare riferimento alle sole opere effettivamente appaltate, con esclusione di quelle non realizzate. In tal senso va intesa la disposizione che è riferita all'importo a base di gara e non alla semplice progettazione."
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 3224 del 16.07.2003 si precisa che l'accordo di cui all'oggetto prevede la ripartizione degli incentivi nei seguenti casi:
- l'art. 2 comma 3, il cui contenuto riprende il disposto dell'art. 18 della legge n. 109/94, prevede che per i progetti di lavori pubblici le somme da ripartire siano calcolate sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- l'art. 4 comma 2 prende in considerazione i lavori eseguiti in economia diretta e gli interventi in amministrazione diretta; nel primo caso gli incentivi sono calcolati sugli importi liquidati all'impresa esecutrice sulla base della contabilità finale; nel secondo caso questi sono calcolati a consuntivo sull'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera.
In tutti i casi sopra riportati la ripartizione dei fondi presuppone l'effettiva realizzazione dei lavori; si conclude pertanto che non si può che condividere il commento da Voi segnalateci, tratto dalla rivista "Guida agli Enti Locali": "per la distribuzione del fondo si deve far riferimento alle sole opere effettivamente appaltate, con esclusione di quelle non realizzate. In tal senso va intesa la disposizione che è riferita all'importo posto a base di gara e non alla semplice progettazione".