QUESITO
Si richiede un parere in merito all’applicazione dell’articolo in oggetto ed in particolare del comma 1 lettera b) indicato per il seguente caso:
un dipendente a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali), inserito in un progetto di cui al comma 1 dell’art. 077, ha diritto alla concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto oppure il limite massimo giornaliero deve essere riproporzionato alla stessa percentuale di part time? In questa ultima ipotesi quindi spetterebbero al dipendente permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di 1 ora.
PARERE
Il caso sottoposto all’esame di questa Agenzia trova la propria disciplina, oltre che nel già citato articolo 077, anche nell’articolo 088 del medesimo testo unico nel quale si stabiliscono i principii in materia di trattamento economico e normativo per il personale a tempo parziale; detta disposizione prevede, al comma 1, che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per il tempo pieno tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. I commi successivi dello stesso art. 088 dettano, poi, alcune peculiarità per il trattamento dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e nulla si prevede in tema di permessi ex art. 077. A ciò si aggiunga che anche l’art. 077 non contempla specifiche disposizioni per il “part- time”.
Non avendo, pertanto, le parti contraenti inteso disporre una particolare applicazione dell’istituto della tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche valgono le norme generali sopraccitate che sanciscono l’adattamento della normativa vigente per il tempo pieno ragguagliato alla peculiare condizione derivante dal rapporto a tempo parziale.