Richiesta di parere in materia di trattamento economico da attribuire ai dipendenti in caso di richiamo alle armi.

Data:

9 dicembre 2012

Riferimenti:

Protocollo n. 1044

 

QUESITO

   

Con la presente si richiede di voler cortesemente esprimere un parere in ordine al trattamento economico che il Comune scrivente dovrà erogare ad un proprio dipendente C2 part-time al 50% richiamato alle armi in quanto inserito nella Riserva Selezionata dell'Esercito Italiano.

Come anticipato un dipendente di questo ente, C2 a suo tempo assunto per coprire un posto a 18 h/sett., è stato inseriito nella Riserva Selezionata dell'Esercito Italiano in qualità di ufficiale.

Nelle prossime settimane verrà richiamato dall'esercito e si assenterà dall'ufficio comunale per almeno 3 mesi.

Con il presente quesito si richiede di conoscere se il Comune dovrà erogare un qualche trattamento economico in quanto dal letterale tenore dell'art. 052, comma 3, dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, si desume che si debba corrispondere esclusivamente la differenza tra il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità accessorie legate alla presenza in servizio, e quello erogato dall'Amministrazione militare.

Poiché il trattamento erogato dall'Amministrazione militare è superiore a quello erogato dal Comune, parrebbe che il Comune non debba erogare nulla.

Però diversamente sembrerebbe disporre l'art. 1799, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disposizione peraltro precedente a quella contrattuale del comparto unico (sottoscritto in data 13 dicembre 2010).

Allegati:
- art. 052 T.U. comparto unico;
- artt. 990 e 1799 D.Lgs. n. 66/2010.

    

ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE
DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA.
 
Art. 052
(Servizio militare e servizio sostitutivo civile)
 
1.   Ai dipendenti che vengono chiamati per l'assolvimento del servizio militare di leva o l'arruolamento volontario per anticipare gli obblighi di leva ed ai dipendenti obiettori di coscienza che prestano servizio sostitutivo civile viene sospeso il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, con diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione.
2.   Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve mettersi a disposizione dell'ente per riprendere servizio; nel caso il termine non venga rispettato, salvo i casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto senza l'obbligo di corresponsione di alcuna indennità di preavviso.
3.   Nel caso di richiamo alle armi il dipendente ha diritto alla conservazione del posto ed il relativo periodo viene computato ai fini dell'anzianità di servizio; l'ente di appartenenza corrisponde la differenza tra il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità accessorie legate alla presenza in servizio, e quello erogato dall'Amministrazione militare.
4.   Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle disposizioni di legge.
 
 
D.LGS. 15-3-2010 N. 66
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.
pubblicato nella gazz. uff. 8 maggio 2010, n. 106, s.o.
 
Art. 990
Conservazione del posto di lavoro
 
1.    Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
2.    Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.
3.    Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
4.    Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione.
5.    Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.
6.    Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.
7.    Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.
8.    Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
9.    La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro.
 
Art. 1799
Retribuzione delle forze di completamento
 
1.    Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno.
2.    Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.

    

PARERE

  

A riscontro della Vs. nota concernente la richiesta di chiarimenti circa il trattamento economico da attribuire ai dipendenti in caso di richiamo alle armi e, in particolare, se trovi applicazione l’art. 052, terzo comma dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” ovvero la normativa specifica contenuta nel D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare.”, si rassegnano le seguenti osservazioni.
 
Giova, in primo luogo, premettere che questa Agenzia provvede al supporto delle Amministrazioni pubbliche facenti parte del comparto unico regionale nell’interpretazione delle norme contrattuali delle quali sia stata parte stipulante e, pertanto, l’interpretazione di norme di legge esula dalle competenze dell’Agenzia stessa; nel caso in esame, tuttavia, ponendoci in un’ottica di fattiva collaborazione e considerata la forte connessione tra la norma contrattuale e quella di legge si ritiene di riscontrare il parere richiesto sottolineando, però, che esso rappresenta unicamente l’opinione della scrivente Agenzia.
 
Il trattamento economico in caso di richiamo alle armi previsto dalla norma contrattuale sopraccitata comporterebbe unicamente la corresponsione della differenza tra quanto percepito dall’amministrazione della difesa dal richiamato e quanto spettantegli in qualità di dipendente di codesta amministrazione comunale. La norma di cui all’art. 1799, secondo comma del d. lgs. n. 66/2010 dispone che il richiamato abbia diritto ad entrambi i trattamenti economici. Il contrasto tra le due norme pare potersi risolvere a favore della seconda per l’espresso disposto di cui all’art. 990, sesto comma dello stesso d. lgs. che fa salve unicamente le disposizioni contrattuali più favorevoli sancendo, di conseguenza ed implicitamente, che quelle meno favorevoli sono superate dalle disposizioni contenute nel medesimo d. lgs. n. 66/2010.

Contratto correlato