Quesiti e pareri

Richiesta di parere in materia di trattamento dell'attività lavorativa svolta in giorno di riposo settimanale. Art. 057 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

   

QUESITO

   

Il comma 1 dell'art. 057 del T.U. delle disposizioni contrattuali prevede che "al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 127, comma 2, lett. b, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo".

Nel caso specifico si chiede se il dipendente (es. vigile urbano) che effettua lavoro straordinario la domenica per un'ora (es. gara ciclistica) ha diritto, oltre alla maggiorazione prevista dall'art. sopraccitato, ad un'intera giornata di riposo compensativo settimanale o al recupero di una sola ora?

   

PARERE

  

Si rileva che il quesito posto da codesta spett. Amministrazione comunale trova già risposta in un precedente parere rilasciato da questa Agenzia in data 19 settembre 2002 e rinvenibile sul sito istituzionale dell’ARRS nella sezione quesiti e pareri, voce “Riposo compensativo”; in detto parere si evidenziava che il recupero dell’attività lavorativa svolta in giorno di riposo settimanale dev’essere compensata “alla pari” cioè per un numero di ore equivalente a quelle lavorate nella giornata di riposo.
 
In senso conforme a quanto appena riportato, si segnalano altresì i pareri ARAN – RAL 1429 del 7 agosto 2012 e RAL 795 del 14 ottobre 2011 nonché il parere ANCITEL del giorno 06 giugno 2012 nei quali si ribadisce la conclusione sopra riportata; in allegato alla presente, si trasmette copia dei detti pareri.
(vedi sotto)
   
   
RAL795_Orientamenti Applicativi
Al lavoratore che presta attività in giornata di riposo settimanale deve essere riconosciuta in ogni caso una giornata di riposo compensativo?
Riteniamo utile specificare che in tutti i casi in cui il dipendente sia chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale, al lavoratore debba essere riconosciuta una giornata completa di riposo compensativo solo se ha reso una prestazione quantitativamente equivalente ad una giornata convenzionale di lavoro (6 ore). Diversamente, la durata del riposo compensativo deve essere equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa.
In tal senso depone l’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 nella parte concernente il compenso da corrispondere al lavoratore, che, letto in connessione ai contenuti della dichiarazione congiunta n.12, stabilisce il principio che al lavoratore deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b) (ora art.10, comma 2, lett.b) del CCNL del 9.5.2006). In tal modo, dunque, attraverso il riferimento alla retribuzione oraria, le parti hanno inteso chiarire che ai fini della retribuzione, nel caso di lavoro nel giorno di riposo settimanale, occorre prendere in considerazione e remunerare solo le ore di effettiva prestazione lavorativa.
Pertanto, sarebbe sicuramente contraddittorio ritenere che, nella medesima ipotesi al lavoratore, da un lato, si riconosce una retribuzione strettamente correlata alla quantità di lavoro prestato, e dall’altro si attribuisce la possibilità di beneficiare di un’intera giornata di riposo compensativo, anche se la sua prestazione è stata inferiore come durata oraria.
Questa lettura è espressamente confermata dalla dichiarazione congiunta n.13 allegata al CCNL del 5.10.2001 (il cui art.14 ha sostituito, per maggiore chiarezza, l’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000).
 
RAL_1429_Orientamenti Applicativi
Se un lavoratore (turnista o meno) è richiamato in servizio dalle ferie nella giornata del sabato, non lavorativa, quale disciplina contrattuale trova applicazione? E nel caso in cui il richiamo in servizio avvenga, invece, nel giorno del riposo settimanale?
Nel caso in cui il dipendente sia richiamato dalle ferie nella giornata del sabato non lavorativa (come può avvenire in presenza di una settimana lavorativa articolata su cinque giorni), allo stesso andrà applicata (secondo le regole generali valevoli per tutti i lavoratori che si trovano nella medesima condizione, a prescindere dal richiamo dalle ferie) la disciplina dell’art.24, comma 3, del CCNL del 14.9.2000: a richiesta del dipendente, per le ore di lavoro effettivamente prestate, allo stesso è riconosciuto o un riposo compensativo di durata equivalente oppure alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Nella diversa ipotesi del richiamo nel giorno del riposo settimanale, al lavoratore andrà applicata, invece, la disciplina dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.
Secondo la norma richiamata, per la prestazione resa, il lavoratore ha diritto al pagamento di un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b, l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 - e non a 150 come pure ipotizzato sulla base di distorte interpretazioni di carattere estensivo - per ogni ora di lavoro prestato) e, accanto alla remunerazione, anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa.
     
     
Parere ANCITEL del 04-06-2012
QUESITO
In questa Amministrazione, per delle cause che per sintesi si preferisce omettere, alcuni dipendenti (5 in particolare), hanno maturato delle giornate di riposo compensativo, ai sensi del primo comma dell'art. 24 del CCNL-Regioni ed autonomie locali del 14.9.2000, per attività di lavoro prestata in giorno di riposo settimanale (nel nostro Ente l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani) e anche ai sensi del secondo comma dello stesso articolo per attività prestata in giorno festivo infrasettimanale.
Queste giornate di riposo sono maturate negli anni 2000 e successivi fino al 2008, anno in cui non si è più posta l'esigenza di prestare attività lavorativa in giornata di riposo e nei festivi infrasettimanali, accumulandosi in un numero variabile, che oggi varia da 40 fino a 136 giornate per ciascuno dei dipendenti.
Poiché, secondo la lettera della norma contrattuale (art. 24, c.1), il riposo compensativo in questione deve essere fruito "di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo", l'Amministrazione Comunale ha comunicato ai dipendenti interessati che le giornate in questione non possono più essere fruite per avere superato ampiamente il termine previsto dal contratto, che sembra essere perentorio.
Tuttavia i dipendenti interessati lamentano che le giornate in questione, configurando un'ipotesi di riposo compensativo per sua natura irrinunciabile, non possono considerarsi perdute anche se non fruite entro il bimestre successivo.
Si chiede:
- Il termine previsto dal comma 1, dell'art. 24, sopra richiamato è un termine perentorio, oltre il quale non è più possibile fruire del riposo compensativo maturato?
- Lo stesso termine può considerarsi valevole per l'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 24, nel caso di attività lavorativa prestata in giornata festiva infrasettimanale, atteso che per quest'ultima ipotesi non è indicato un termine ben preciso?
- Conseguentemente l'Amministrazione può legittimamente negare la fruizione del riposo in questione oppure è costretta a concederlo, tentando, se è possibile, di realizzare un piano di smaltimento, tenendo conto delle esigenze di servizio?
RISPOSTA
L'art. 24, comma 1, del CCNL del 2000 riconosce al lavoratore che presta in via eccezionale una prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale (di norma coincidente con la domenica) oltre ad un compenso pari al 50% del valore unitario della prestazione ordinaria per ogni ora lavorata, anche un riposo compensativo di durata pari alle medesime ore lavorate.
Si tratta, in questa circostanza, di un diritto riconosciuto al lavoratore rivolto a consentire il recupero delle energie psico-fisiche necessarie per la ulteriore prosecuzione degli impegni di lavooro.
Questo diritto, per la sua natura, non è negoziabile e non è rinunciabile.
La fruizione del riposo compensativo non era e non è affatto condizionata alla formale richiesta del lavoratore interessato, ma doveva far carico al dirigente competente per materia la assunzione di tutte le iniziative idonee (d'ufficio) a garantire tempestivamente la effettiva fruizione del riposo compensativo maturato.
La espressione del CCNL "di regola entro 15 giorni e comunque nel bimestre successivo" deve essere intesa come una sollecitazione (rivolta sempre al competente dirigente) per evitare la ingiustificata dilazione nel tempo della soddisfazione del diritto al riposo.
Riteniamo, quindi, che si sia venuta a creare una condizione di illecito arricchimento da parte dell'ente, per aver omesso la garanzia della fruizione effettiva dei periodi di riposo spettanti ad ogni lavoratore e questo potrebbe essere causa di responsabilità non solo economiche in caso di contenzioso.
Teniamo a puntualizzare ulteriormente che si tratta di responsabilità per la omessa adozione di atti gestionali e, quindi, le relative conseguenze sono sempre a carico dei soggetti (dirigenti o responsabili) cui avrebbe dovuto far carico la adozione di provvedimenti decisionali coerenti con i vincoli contrattuali.
Per concludere e per evitare l'aggravarsi della condizione di grave responsabilità che si è venuta a creare, suggeriamo di elaborare un urgente programma di fruizione di tutti i periodi di riposo compensativo effettivamente maturati dai lavoratori dell'ente, avendo cura di verificare che la relativa quantificazione sia coerente con le disposizioni dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 2000.
Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in  cui si debba applicare il comma 2, del ripetuto art. 24, per la rinuncia del lavoratore alla percezione del lavoro straordinario festivo, preferendo la fruizione di un periodo di riposo compensativo pari alle ore lavorate in giornata festiva infrasettimanale; su questo ultimo punto, per evitare incomprensioni, puntualizziamo che i lavoratori turnisti prestano ordinariamente la propria prestazione anche nei giorni festivi settimanali avendo diritto al solo compenso maggiorato festivo della indennità di turno ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 2000.