Richiesta di parere in materia di trattamento del giorno festivo di riposo settimanale lavorato.
9 settembre 2011
Protocollo n. 686
QUESITO
L'art. 057 "Trattamento per attività prestata in giorno festivo-riposo compensativo (artt. 7bis CCRL 24/12/2002, 2 CCRL 04/08/2004 e 3 CCRL 21/05/2008)" dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta prevede:
"Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 127, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo."
L'ARRS in una precedente risposta (ribadita in data 07/07/2008 prot. 330/ARRS) riporta "Il trattamento previsto dal comma 1 dell'art. 7bis (...) è da applicarsi al caso del dipendente che è chiamato a prestare attività lavorativa straordinaria nel giorno di riposo settimanale.
Il dipendente matura il diritto a compensare un numero di ore pari a quelle lavorate nel giorno di riposo settimanale..."
Si richiede quanto segue:
- il riposo compensativo è un diritto e quindi non un obbligo per il dipendente?
- se il dipendente, chiamato a lavorare la domenica, in occasione di consultazioni elettorali, non esercita il diritto al riposo compensativo, quale compenso per lavoro straordinario gli deve essere corrisposto?
PARERE
Il riposo settimanale, ai sensi dell’art. 056 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto in data 13 dicembre 2010, si fruisce normalmente la domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. Detta norma pattizia esplicita il disposto costituzionale di cui all’art. 36, terzo comma della Costituzione che prevede “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” nonché le previsioni di cui all’art. 9 della legge 08/04/2003, n. 66. In tale ultima disposizione, oltre a ritrovare i concetti suesposti del riposo fissato di regola alla domenica e della necessità che esso si protragga per almeno ventiquattro ore consecutive, si sancisce anche la possibilità che i contratti collettivi possano introdurre modificazioni ma nel rispetto comunque delle previsioni di cui all’articolo 17, quarto comma della stessa legge n. 66/2003 nel quale si stabilisce che le eventuali deroghe (per le attività contemplate dai commi 1, 2 e 3) sono ammissibili solamente a condizione che al lavoratore siano riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo ovvero, ma solamente in casi eccezionali e per impossibilità oggettiva di riposo compensativo, che al lavoratore sia accordata una protezione appropriata.