Richiesta di parere in materia di trasformazione della percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Data:

15 novembre 2011

Riferimenti:

Protocollo n. 917

Argomenti

  

QUESITO

  

La legge 9/2009, relativa alla riorganizzazione turistica regionale, ha soppresso le 11 Aziende di informazione ed accoglienza turistica locali ed istituito un unico Ente, l'Office Régional du Tourisme, appartenente al comparto unico regionale e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, che è subentrato a tutti i rapporti attivi e passivi delle AIAT.

A far data dal 1° gennaio 2010, pertanto, sono state trasferite all'Ufficio regionale del turismo tutte le risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali ed umane in dotazione alle Aziende, compresi, come ribadito dall'art. 14, comma 6, della Legge in questione, i rapporti di lavoro che sono, quindi, proseguiti senza interruzione alcuna e con la conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento.

Il Piano operativo dell'Ente per l'anno 2011, approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2 in data 05/01/2011, prevedeva al fine di riorganizzare i servizi turistici locali la chiusura di alcuni uffici periferici facenti capo all'Office Régional du Tourisme ed in particolare quelli siti nei comuni di Villeneuve, La Salle e Verrès.

La dipendente di ruolo in servizio presso la sede dell'ufficio di Villeneuve, con contratto di lavoro part-time 70% a tempo indeterminato, è stata pertanto trasferita, con provvedimento dirigenziale n. 2/2011, presso la sede di Aosta ove risultava essere vacante un posto di pari categoria economica e profilo, ma con percentuale part-time del 50%.

Si chiede, pertanto, se l'atto in questione, adottato dalla precedente dirigenza dell'Ente, sia valido senza una modifica preventiva della pianta organica. In caso di nullità si chiede se sia legittimo ridurre al 50% il part-time della dipendente in modo da coprire esattamente la percentuale del posto vacante.

  

PARERE

  

A riscontro della Vs. richiesta di parere concernente la richiesta di chiarimenti circa la possibilità di trasformare la percentuale di un rapporto di lavoro a tempo parziale nell’ambito di un trasferimento di personale a seguito di riorganizzazione, si formulano le seguenti osservazioni.
 
La modificazione della percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale in virtù di trasferimento di personale può avvenire qualora vi sia la disponibilità di un posto di pari categoria e posizione e di uguale percentuale di rapporto di lavoro nell’ambito della pianta organica dell’ente (o della struttura qualora abbia una propria specifica pianta organica) presso il quale il dipendente dev’essere trasferito. A ciò si aggiunga che è anche necessaria l’acquisizione del consenso del dipendente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale al 70% a tempo parziale al 50% e la relativa stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.
 
Qualora, pertanto, nella pianta organica della struttura (o dell’ente) presso cui il dipendente deve operare non vi sia un posto vacante a tempo parziale di pari percentuale nonché della stessa categoria e posizione, si deve necessariamente far precedere il trasferimento del dipendente dalla variazione della pianta organica, fermo restando che detta trasformazione non può produrre incrementi di dotazione di personale.

Contratto correlato