Richiesta di parere in materia di trasformazione della percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale.
15 novembre 2011
Protocollo n. 917
QUESITO
La legge 9/2009, relativa alla riorganizzazione turistica regionale, ha soppresso le 11 Aziende di informazione ed accoglienza turistica locali ed istituito un unico Ente, l'Office Régional du Tourisme, appartenente al comparto unico regionale e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, che è subentrato a tutti i rapporti attivi e passivi delle AIAT.
A far data dal 1° gennaio 2010, pertanto, sono state trasferite all'Ufficio regionale del turismo tutte le risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali ed umane in dotazione alle Aziende, compresi, come ribadito dall'art. 14, comma 6, della Legge in questione, i rapporti di lavoro che sono, quindi, proseguiti senza interruzione alcuna e con la conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento.
Il Piano operativo dell'Ente per l'anno 2011, approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2 in data 05/01/2011, prevedeva al fine di riorganizzare i servizi turistici locali la chiusura di alcuni uffici periferici facenti capo all'Office Régional du Tourisme ed in particolare quelli siti nei comuni di Villeneuve, La Salle e Verrès.
La dipendente di ruolo in servizio presso la sede dell'ufficio di Villeneuve, con contratto di lavoro part-time 70% a tempo indeterminato, è stata pertanto trasferita, con provvedimento dirigenziale n. 2/2011, presso la sede di Aosta ove risultava essere vacante un posto di pari categoria economica e profilo, ma con percentuale part-time del 50%.
Si chiede, pertanto, se l'atto in questione, adottato dalla precedente dirigenza dell'Ente, sia valido senza una modifica preventiva della pianta organica. In caso di nullità si chiede se sia legittimo ridurre al 50% il part-time della dipendente in modo da coprire esattamente la percentuale del posto vacante.
PARERE