Richiesta di parere in materia di retribuzione di posizione per i Segretari degli enti locali.

Data:

12 giugno 2011

Riferimenti:

Protocollo n. 1014

 

QUESITO

  

Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio regionale, con la presente si chiede di voler precisare se il testo di accordo per la definizione e chiusura del contratto dei bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto in data 17.04.2009, articolo 9, di modifica del comma 1 dell'articolo 59 del CCRL 27.09.2006, trova diretta applicazione e in caso affermativo con quali modalità. Si precisa infatti da informazioni assunte che, in occasione della stipula della convenzione tra i comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Arnad, avvenuta a decorrere dal 01.01.2010 e avente scadenza fissata al 23.05.2010, l'Agenzia dei Segretari ha effettuato il conteggio dell'indennità di posizione spettante al Segretario riparametrando la medesima sulla base degli importi minimi e massimi stabiliti dalla norma contrattuale succitata. Comportamento diverso è stato adottato successivamente, nel caso di stipula di altre convenzioni e in particolare in occasione della stipula della convenzione tra i comuni di Issime e di Gressoney-Saint-Jean, dove gli importi considerati sono quelli previsti dal testo di accordo sottoscritto in data 26.09.2007.

Contestualmente si chiede di conoscere quale sia la lettura corretta della norma prevista dall'articolo 17, comma 4, ultimo periodo del CCRL 27.09.2006 "Nel caso di scioglimento anticipato della convenzione da parte di uno o più enti al segretario viene ridefinita la retribuzione di posizione corrispondente a quella prevista dall'ente presso il quale è rimasto titolare o a quella della convenzione ridefinita, ..... omissis", nonché dell'articolo 8 del testo di accordo 27.09.2006 "In armonia con l'articolo 18, comma 2 del CCRL 27.09.2006 nel caso di diminuzione del punteggio delle sedi di segreteria a seguito di nuova convenzione o scioglimento, il segretario mantiene la retribuzione di posizione più favorevole in godimento fino alla scadenza del mandato del sindaco o presidente della comunità montana che lo ha nominato, con esclusione della maggiorazione di cui all'articolo 5, quarto capoverso del presente accordo.".

Nel caso di specie sopracitato, dove la convenzione aveva una durata specifica e precisata, al Segretario restato in servizio solo presso il comune di Gressoney-Saint-Jean e nominato dal sindaco del medesimo ente il cui mandato scadeva contestualmente alla  convenzione di segreteria, spettava il mantenimento dell'indennità di posizione determinata per la convenzione oppure doveva essere riconosciuta la posizione prevista per la sede di segreteria del singolo ente?

  

PARERE

   

Relativamente al primo quesito con il quale si chiedono delucidazioni circa la diretta applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.R.L. 17 aprile 2009, si deve necessariamente rammentare che la problematica segnalata da codesta spett. Amministrazione ha già formato oggetto di precedenti pareri ai quali pertanto si rinvia; si veda, ad esempio, sul sito della scrivente Agenzia nella sezione “quesiti e pareri” alla voce “Retribuzione di posizione dei Segretari degli enti locali” il parere contrassegnato con il n. 368 in data 24 aprile 2011. Si ritiene, altresì, utile segnalare che con l’entrata in vigore dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza nel comparto unico della Regione Valle d’Aosta.” la norma di cui al sopraccitato art. 9 (che modificava l’art. 59, c. 1 del C.C.R.L. 27/09/2006) risulta ora nuovamente modificata.
 
Relativamente, invece, all’applicazione delle norme di cui all’art. 17, comma 4, ultimo periodo ed all’art. 18, comma 2 del C.C.R.L. del 27 settembre 2006 si formulano le seguenti osservazioni.
 
Le due disposizioni paiono destinate a disciplinare due differenti fattispecie delle vicende relative al conferimento ed alla revoca delle posizioni dirigenziali dei Segretari degli enti locali; infatti, mentre quella contenuta nell’art. 17, comma 4, ultimo periodo del C.C.R.L. 27 settembre 2006 dispone per il caso in cui vi sia lo scioglimento della convenzione tra enti disponendo il ripristino della retribuzione di posizione dell’ente di appartenenza e rinviando all’art. 18, c. 2 per quanto attiene alla salvaguardia sulla rideterminazione della retribuzione stabilendo, pertanto, che essa non può essere diminuita di oltre il 25%, la fattispecie di cui all’art. 18 c. 2 disciplina il caso del nuovo incarico a seguito di processi riorganizzativi all’interno dell’ente di appartenenza e demanda alla contrattazione di settore la determinazione della disciplina degli effetti economici derivanti dal nuovo incarico fermo restando il già citato limite alla riduzione della retribuzione di posizione8.
 
Nel caso di specie, infine, essendo scaduta, la convenzione non produce più effetti e la nuova indennità sarà quella prevista per la sede di attuale assegnazione.

Contratto correlato