Richiesta di parere in materia di liquidazione delle ferie non godute e degli straordinari non retribuiti o recuperati.

Data:

2 gennaio 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 93

   

QUESITO

   

Una dipendente in servizio di ruolo presso questo Comune ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 28 dicembre scorso, con successiva immediata assunzione presso un altro Comune, a seguito di concorso pubblico.

La dipendente, alla data suddetta doveva ancora usufruire di n. 136,45 ore di ferie relative all'anno 2012 per le quali era già stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo entro il 30 giugno 2013, come dispone il C.C.R.L. vigente, a seguito di apposita determinazione dirigenziale.

Inoltre, la dipendente, alla data suddetta, aveva effettuato n. 83 ore di straordinario, che aveva chiesto potessero essere recuperate e non retribuite.

Nella citata lettera di dimissioni, la stessa ha richiesto la liquidazione dei congedi e delle indennità accessorie maturati e non goduti.

Si chiede, pertanto, alla luce delle attuali disposizioni normative vigenti, applicabili in Valle d'Aosta, se sia possibile il pagamento di quanto richiesto e in quali termini.

In caso contrario quali soluzioni possano essere attuate.

    

PARERE

  

Pare a questa Agenzia che le due tipologie di istituti per le quali la dipendente chiede la retribuzione debbano essere affrontati separatamente; la disciplina delle ferie, infatti, è contenuta nell’art. 051 dell’“Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”, il quale al comma 12 dispone che il pagamento delle ferie non godute avviene solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro (come nel caso in esame) e solamente nel caso in cui non siano state fruite per esigenze di servizio ovvero per i casi previsti dal comma 10 (congedo obbligatorio per maternità, congedo parentale retribuito al 100%, ecc.). Su detta disposizione, è recentemente, però, intervenuto il legislatore nazionale che con l’art. 5, comma 8 del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 ha previsto “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. …”.
 
Sulla base dell’anzidetta norma di legge, non pare, quindi, possibile, ad avviso di questa Agenzia, procedere al pagamento delle ferie residue maturate presso il vecchio ente e non godute, le quali, non potendosi, nel caso di specie, nemmeno trasferire all’attuale ente di appartenenza essendosi instaurato un nuovo rapporto di lavoro, sono destinate ad essere perdute.
 
Non pare, invece, che vi siano ostacoli di alcun tipo per il pagamento delle ore di straordinario secondo quanto previsto dall’art. 058 del testo unico sopraccitato, ferma restando la necessità che la dipendente revochi la precedente richiesta di riposo compensativo.

Contratto correlato